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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28021/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 20 febbraio 2001 con cui una venditrice alienava a una società la propria produzione di arance di qualità moro al prezzo di lire 170 al chilogrammo. La società versava lire 5 milioni a titolo di acconto, ma eseguiva solo parzialmente la raccolta e poi si rifiutava di proseguire. La venditrice assumeva di essere stata costretta a vendere i frutti a terzi con ritardo e a prezzo inferiore, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno. La società resisteva sostenendo che l'accordo riguardasse solo arance commerciabili e che essa avesse raccolto esclusivamente i frutti ritenuti tali. Dopo una prima fase di merito, una cassazione con rinvio aveva censurato la precedente decisione per erroneo uso del notorio e per mancato esame della questione della commerciabilità delle arance non raccolte. In sede di rinvio la Corte d'appello dichiarava risolto il contratto e condannava la società al risarcimento e alla restituzione di quanto ricevuto. Con il ricorso per cassazione la società deduceva un unico motivo: violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché vizio di motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentando che la Corte di merito avesse omesso di valutare prove testimoniali e documentali, avesse invertito l'onere della prova sull'incommerciabilità dei frutti e avesse trascurato telegramma e fax che, a suo dire, dimostravano il rifiuto del prodotto per ritardata fioritura e contestazioni sulla qualità delle arance. Sosteneva inoltre che la controparte non avesse provato il reale contenuto del contratto e che la raccolta dovesse riguardare solo arance moro commerciabili, di prima fioritura e vendibili entro marzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che il giudizio di rinvio è fase autonoma, ma vincolata al perimetro del decisum rescindente, e che la precedente cassazione aveva riguardato soltanto la prova dell'inadempimento e la necessità di non fondare la decisione su un preteso notorio sulla commerciabilità delle arance dopo marzo. Ha rilevato che la Corte territoriale, nel nuovo giudizio, aveva adeguatamente motivato affermando che gravava sull'acquirente dimostrare l'incommerciabilità dei frutti non raccolti, la mancata maturazione e l'inutilità di ulteriori raccolte, prova che non era stata fornita. Ha aggiunto che le doglianze del ricorrente miravano in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e non un vero errore sull'onere della prova, mentre le censure ex art. 115 c.p.c. erano inammissibili perché tale norma è violata solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o dichiari di non osservare la regola processuale, non quando attribuisca diversa forza persuasiva alle prove offerte. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha ricordato che, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e ha ritenuto che il ricorso non indicasse fatti storici decisivi trascurati, né spiegasse come telegramma e fax avrebbero certamente condotto a un esito diverso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'erronea applicazione della norma ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata; non quando si contesti la valutazione delle prove e l'esito dell'accertamento istruttorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice dichiara di non osservare la regola di disponibilità della prova o decide sulla base di prove non introdotte dalle parti; non quando attribuisce maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono più censurabili insufficienza o contraddittorietà della motivazione salvo il minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta, la motivazione apparente, la manifesta e irriducibile contraddittorietà o la motivazione perplessa o incomprensibile integrano nullità della sentenza.

  • art. 392 c.p.c.

    Il rinvio dopo cassazione dà luogo a una nuova fase processuale autonoma, ma rescissoria entro i limiti del decisum rescindente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al vincolo derivante dalla decisione rescindente, ma conserva il potere di valutare le prove e di accertare i fatti residui controversi nei limiti tracciati dalla cassazione.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito formalmente l'onere probatorio; non basta dedurre che abbia ritenuto provato, o non provato, un fatto sulla base delle prove acquisite.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si identifica con una diversa lettura del materiale istruttorio: occorre che il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte o abbia espressamente disatteso il principio dispositivo.
  • Dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio motivazionale è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è più sindacabile la mera insufficienza della motivazione.
  • La denuncia di omesso esame di documenti o comunicazioni è decisiva solo se il ricorrente spieghi in modo concreto perché, se valutati, quei fatti avrebbero con certezza determinato un esito diverso della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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