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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28949/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa, proposta da un lavoratore per ottenere l'ammissione di crediti retributivi asseritamente maturati per mansioni superiori di autista soccorritore svolte dal 20 febbraio 2009 al 1° maggio 2014. In particolare, il lavoratore chiedeva il riconoscimento di differenze retributive, del mancato inquadramento nell'Area B, posizione economica B2, del compenso incentivante e dell'indennità di responsabilità esterna. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo, da un lato, che l'opposizione fosse disciplinata solo dall'art. 209 l.f. e non dalla L. 241/1990, e, dall'altro, che il creditore non avesse allegato in modo specifico le mansioni concretamente svolte né fornito prova dello svolgimento di mansioni superiori. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., travisamento della prova e vizio di motivazione, sostenendo che la controparte non avrebbe contestato lo svolgimento dell'attività di autista-soccorritore e che, quindi, tali fatti avrebbero dovuto ritenersi provati per non contestazione; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sul preteso assolvimento dell'onere di allegazione e sulla conseguente superfluità della prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, perché il Tribunale non aveva deciso solo sulla base della contestazione delle mansioni, ma soprattutto sul difetto di specifica allegazione dei fatti storici e delle attività concretamente svolte, difetto che rendeva inoperante il principio di non contestazione e precludeva il giudizio di sussunzione richiesto. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva trascritto il ricorso introduttivo, impedendo il controllo sulla specificità delle allegazioni e sulla dedotta mancata contestazione. È stata quindi confermata la statuizione di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 208 r.d. n. 267/1942

    richiamato come base della domanda di riconoscimento del credito nella procedura concorsuale

  • art. 209 l.f.

    ritenuto dal Tribunale come disciplina esclusiva dell'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa

  • L. n. 241/1990

    esclusa l'applicabilità al procedimento di opposizione al passivo

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'effetto della non contestazione; la Corte precisa che opera solo rispetto a fatti specificamente allegati

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    norma indicata come parametro del primo motivo per violazione di legge

  • art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c.

    norma indicata come parametro del secondo motivo per omesso esame di fatto decisivo e vizio processuale

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    richiamato per affermare l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti necessari al controllo della censura

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera solo quando i fatti costitutivi della pretesa siano stati allegati in modo specifico; in difetto di allegazione puntuale, la mancata contestazione non può supplire all'onere della parte che agisce.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che denunci l'erronea valutazione della non contestazione o dell'onere probatorio deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e deve consentire il controllo diretto degli atti rilevanti, anche mediante trascrizione o precisa indicazione degli stessi.
  • In tema di mansioni superiori, il giudice non può procedere al giudizio di sussunzione in assenza della descrizione concreta delle attività effettivamente svolte, poiché occorre verificare in fatto abitualità, prevalenza e contenuto delle mansioni per rapportarle alla contrattazione collettiva applicabile.
  • L'apprezzamento sull'esistenza e sull'efficacia della non contestazione è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura non supera il vaglio di specificità e autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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