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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21874/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La lite nasce da una complessa vicenda negoziale avente ad oggetto un terreno destinato a cava, affidato in detenzione a una società poi incorporata dalla ricorrente, nell'ambito di accordi per lo sfruttamento estrattivo e per il successivo recupero ambientale dell'area. La proprietaria del terreno ha chiesto la restituzione del bene nello stato ambientale e fisico previsto dall'autorizzazione comunale originaria e il risarcimento del danno per il ritardo nella riconsegna; la detentrice ha resistito sostenendo che il ripristino non fosse completabile per sopravvenienze amministrative e ambientali, e ha a sua volta proposto domanda risarcitoria per asserita violazione di buona fede, correttezza e abuso del diritto. La Corte d'appello ha confermato solo in parte la decisione di primo grado, imponendo la restituzione del terreno in uno stato compatibile con la determinazione comunale del 27 giugno 2007 e rideterminando il danno da tardiva riconsegna. In cassazione la società detentrice ha denunciato: 1) violazione della legge regionale piemontese in materia di cave, assumendo che non fosse più giuridicamente possibile il riempimento dell'invaso con materiali di risulta e che quindi fosse errata la liquidazione del danno parametrata a tale potenzialità; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sostenendo che l'accordo dell'11 aprile 2008 fosse stato interpretato contra legem e al di fuori del suo oggetto, che riguardava solo un riempimento eccezionale e contingente; 3) violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c., deducendo che il ritardo nel recupero ambientale dipendesse da factum principis e che il danno fosse comunque evitabile o mitigabile dalla controparte; 4) violazione degli artt. 1256 e 1463 c.c., assumendo che la condanna a eseguire il recupero ambientale conformemente all'autorizzazione vigente imponesse un facere impossibile, e che comunque il ritardo non potesse essere imputato prima della restituzione della disponibilità dell'area. La controparte ha resistito con ricorso incidentale, deducendo ultrapetizione sulla liquidazione del danno e vizi nella regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha però dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, rilevando per il primo la genericità delle censure, la mancata specifica indicazione di dove e come le circostanze fattuali e documentali fossero state dedotte nei gradi di merito, e l'inidoneità dei motivi a trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto; per il secondo, l'omessa riproduzione del motivo di appello rilevante e la mancanza di specifica critica al criterio di liquidazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inammissibile anche il ricorso incidentale. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e ha posto a carico di entrambe le parti l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione di merito della Corte d'appello è quindi rimasta ferma, ma la Cassazione non è entrata nel merito delle doglianze perché ha ritenuto entrambi i ricorsi non conformi ai requisiti di specificità e autosufficienza richiesti per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve indicare in modo specifico quali norme siano state violate e in quale punto la sentenza si ponga in contrasto con esse; non basta richiamare genericamente le disposizioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto; richiede la precisa indicazione del fatto storico e del modo in cui esso è stato trattato nei gradi di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo da rendere intelligibili le censure; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    I motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata; non è sufficiente un richiamo astratto alle norme.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Quando si denunciano errori processuali occorre riprodurre o indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti, per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    L'onere di deposito degli atti richiamati nel ricorso resta fermo anche nei motivi relativi a errores in procedendo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è inammissibile se non si specifica il contenuto della domanda o del motivo di appello asseritamente travalicato.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati e per l'illogicità del percorso argomentativo.

  • art. 1364 c.c.

    Non può essere dedotto un ampliamento dell'oggetto contrattuale oltre i casi espressamente considerati dalle parti senza indicare specificamente l'errore interpretativo.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile deve essere causalmente riferibile alla condotta del debitore; la deduzione di un factum principis richiede un'adeguata allegazione e specificazione.

  • art. 1227 c.c.

    Il mancato uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore può incidere sulla risarcibilità, ma la relativa censura deve essere specificamente formulata e ancorata ai fatti dedotti in causa.

  • art. 1256 c.c.

    L'impossibilità sopravvenuta o temporanea dell'adempimento può escludere o sospendere la responsabilità, ma la relativa deduzione va sostenuta con fatti storici specificamente allegati.

  • art. 1463 c.c.

    L'impossibilità della prestazione estingue l'obbligazione nei limiti in cui l'impossibilità sia effettiva e non imputabile; anche tale questione va prospettata con precisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussiste, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge non può risolversi in una critica generica alla motivazione o in una richiesta di rivalutazione del fatto: occorre individuare con precisione la norma, il passaggio della decisione censurato e il contrasto tra i due.
  • La deduzione di fatti o documenti sopravvenuti o già presenti nel merito richiede che il ricorrente indichi puntualmente dove e come tali elementi siano stati introdotti e valutati nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'interpretazione del contratto è attività di merito censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica i canoni ermeneutici violati e spiega in che modo il giudice se ne sia discostato; non basta invocare in astratto gli artt. 1362 e ss. c.c.
  • La censura di ultrapetizione deve riprodurre o indicare con precisione il contenuto della domanda o del motivo di appello asseritamente ecceduto, altrimenti non è verificabile la violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Anche quando si deduce un error in procedendo, l'accesso diretto agli atti da parte della Cassazione non esonera il ricorrente dagli oneri di specificità e di autosufficienza del ricorso.
  • Quando entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili, il giudizio di legittimità si chiude senza esame del merito e le spese possono essere compensate integralmente, restando inoltre applicabile, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàRisoluzione del contrattoNullità

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