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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11941/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico di un'azienda sanitaria locale aveva agito per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire, per il periodo 2001-2009, compensi e in particolare la retribuzione di posizione minima contrattuale pari a quella spettante al preposto a struttura semplice, sostenendo che l'incarico di titolare del modulo funzionale "Verifica S.D.O." dovesse essere qualificato come incarico di direzione di struttura semplice e non come mera alta professionalità. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'Appello aveva riformato la decisione, reputando che il contratto individuale inquadrasse l'incarico nell'ipotesi di cui all'art. 27, lett. c) del CCNL 8.6.2000 e che fosse onere del lavoratore dimostrare, con riferimento alle concrete modalità di preposizione, la riconducibilità dell'incarico alla direzione di struttura semplice; la Corte territoriale aveva escluso che il contratto recasse elementi tipici di autonomia gestionale, responsabilità di risultati, budget, personale e mezzi propri. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte d'Appello rigettato l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità; con il secondo motivo ha denunciato violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, errata interpretazione del CCNL, omessa valutazione di documenti, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che il modulo funzionale e la documentazione prodotta avrebbero imposto la qualificazione dell'incarico come struttura semplice e il conseguente trattamento economico superiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello sulla specificità del gravame, richiamando l'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. secondo cui l'appello deve contenere la chiara individuazione dei capi impugnati e delle doglianze, senza formule sacramentali ma con una parte argomentativa idonea a confutare la sentenza di primo grado; nel caso concreto il motivo di ricorso non consentiva di verificare la denunciata genericità dell'appello perché non riportava i passi rilevanti degli atti di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l'inquadramento dell'ex modulo funzionale può ricadere tanto nell'incarico di direzione di struttura semplice quanto nell'incarico professionale di alta professionalità e che la distinzione dipende da un giudizio di fatto sulla concreta autonomia e responsabilità della struttura di assegnazione. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato l'assenza nel contratto individuale di elementi indicativi di gestione autonoma di personale, mezzi e risultati. Ha inoltre osservato che l'indicazione del modulo funzionale nell'attestato non basta da sola a provare la natura di struttura semplice e che il richiamo a un ulteriore documento era generico e non autosufficiente. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Nel testo vigente dopo il d.l. n. 83 del 2012, l'appello deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non servono formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione.

  • art. 434 c.p.c.

    La disciplina della specificità dell'appello nel processo del lavoro è letta in senso analogo all'art. 342 c.p.c., richiedendo l'individuazione chiara dei capi impugnati e delle censure.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per la censura di violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale asseritamente violato.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale asseritamente violato.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale asseritamente violato.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale asseritamente violato.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale asseritamente violato.

  • art. 27 CCNL 8 giugno 2000

    L'articolo distingue, tra le altre, l'ipotesi di incarico di alta professionalità e quella di direzione di struttura semplice; la qualificazione concreta dipende dal grado di autonomia e responsabilità della struttura e dagli elementi di gestione indicati nel contratto individuale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che l'onere di provare la diversa qualificazione dell'incarico non gravasse su di lui; la Corte ha invece ritenuto che la concreta qualificazione dipenda da accertamento di fatto fondato sugli elementi contrattuali e documentali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata per omessa valutazione dei documenti e dei fatti allegati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata per travisamento della prova e cattiva valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 27, lett. c, CCNL 8.6.2000

    È la disposizione cui la Corte d'Appello ha ricondotto l'incarico conferito al lavoratore, ritenendolo non provato come direzione di struttura semplice.

  • art. 27, lett. b, CCNL 8.6.2000

    È la disposizione che individua la direzione di struttura semplice come possibile diverso inquadramento dell'incarico, subordinato alla prova dei relativi requisiti.

  • art. 27, co. 3, CCNL 20.6.2000 - normativo 1998-2001

    La struttura semplice è caratterizzata da responsabilità e autonoma gestione di personale e mezzi; l'assenza di tali elementi nel contratto individuale è stata valorizzata per escludere tale qualificazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, è sufficiente che l'atto individui chiaramente i capi della sentenza contestati e le ragioni della contestazione, senza necessità di formule sacramentali o di una diversa sentenza già redatta; tuttavia, in cassazione la censura deve essere autosufficiente e consentire il controllo testuale sui passaggi rilevanti degli atti di merito.
  • La qualificazione di un incarico in ambito sanitario come direzione di struttura semplice oppure come alta professionalità non dipende dal solo nomen iuris o dalla mera indicazione formale del modulo funzionale, ma dall'accertamento in concreto del grado di autonomia organizzativa e gestionale, della responsabilità sui risultati, del budget, del personale e dei mezzi.
  • Quando il contratto individuale non evidenzia elementi tipici della direzione di struttura semplice, chi pretende il trattamento economico corrispondente deve fornire allegazioni e prove specifiche idonee a dimostrare la concreta sussistenza dei requisiti richiesti dalla disciplina collettiva.
  • La mera deduzione di un diverso assetto fattuale dell'incarico, senza trascrivere o riportare in modo specifico i documenti decisivi, non è sufficiente a fondare il vizio di legittimità per omessa valutazione della prova o per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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