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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26874/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trento che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva revocato l'assoluzione per il reato associativo e confermato la condanna per più reati in materia di stupefacenti, riducendo la pena. I motivi di ricorso riguardavano: 1) la pretesa carenza di motivazione sul coinvolgimento della ricorrente nei fatti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendosi che la Corte avesse solo rivalutato il merito; 2) la mancata riqualificazione del fatto nel comma 5 dell'art. 73, assumendo che il giudice si fosse basato sul solo dato ponderale della droga e chiedendo, in sostanza, una minore gravità del fatto; 3) la dedotta violazione di legge in relazione al comma 7 dell'art. 73, lamentando il mancato riconoscimento della collaborazione con l'autorità procedente e dell'interruzione di rapporti con soggetti terzi in Sudamerica; 4) la mancata esclusione della fattispecie di cui all'art. 114 c.p., sostenendo che il suo apporto fosse marginale; 5) l'asserita illegittimità della determinazione della pena base sopra il minimo edittale, fondata sul quantitativo di sostanza stupefacente ritenuto al capo 2; 6) il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, richiesta però in via derivata dall'eventuale riduzione della pena entro i limiti di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi in larga parte diretti a ottenere una rivalutazione del merito a fronte di una motivazione giudicata congrua e adeguata dalla sentenza impugnata. In particolare, ha reputato infondate o meramente assertive le doglianze sul coinvolgimento della ricorrente, sulla mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità o della collaborazione, e sulla pretesa marginalità del contributo concorsuale. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla pena base perché fondata su una ricostruzione di fatto non dedotta in modo specifico e non sindacabile in sede di legittimità, e ha giudicato ipotetica la doglianza sul beneficio della sospensione condizionale, essendo subordinata a un accoglimento dei motivi sulla pena. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come reato associativo in materia di stupefacenti per il quale l'imputata era stata assolta in primo grado ma la cui posizione è stata definita dalla sentenza d'appello; il testo non chiarisce ulteriori profili applicativi.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma base per i reati in materia di stupefacenti contestati all'imputata; la Corte d'appello aveva ritenuto integrato il coinvolgimento nella detenzione/circolazione di droga e la Cassazione ha escluso vizi motivazionali, ritenendo i motivi di ricorso una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La ricorrente ne invocava l'applicazione per una qualificazione di minore gravità; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito che valorizzava anche il coinvolgimento attivo in plurime spedizioni e il rinvenimento di stupefacente e strumenti di confezionamento in casa, non limitandosi al solo peso della sostanza.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    La ricorrente deduceva un'attenuante collegata alla collaborazione; la Corte ha escluso la sussistenza di elementi utili alle indagini forniti dall'imputata, ritenendo la censura generica e assertiva.

  • art. 114 c.p.

    Richiamato per la richiesta di riconoscimento di un contributo di minima importanza; la Corte ha escluso la possibilità di applicarlo, valorizzando un apporto fattivo e non marginale della ricorrente.

  • art. 163 c.p.

    Non è indicato nel testo l'articolo, ma la sospensione condizionale della pena è il beneficio richiesto in ricorso; la Corte ha ritenuto la censura ipotetica perché dipendente da un'eventuale riduzione della pena entro il limite dei due anni.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La richiesta di applicazione dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non può essere negata o accolta in base al solo dato ponderale della sostanza, dovendo il giudice valutare complessivamente anche le modalità della condotta, l'assetto organizzativo e il concreto coinvolgimento dell'imputato.
  • L'attenuante o il beneficio collegati alla collaborazione con l'autorità procedente presuppongono l'effettiva fornitura di elementi utili alle indagini o al procedimento; deduzioni generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La richiesta di riconoscere il contributo di minima importanza nel concorso di persone è incompatibile con una motivazione che descriva un apporto fattivo, concreto e non marginale alla realizzazione del fatto.
  • Le censure sulla determinazione della pena devono essere specifiche e ancorate a dati processuali verificabili; non sono ammissibili contestazioni fondate su presupposti fattuali non dimostrati o non chiaramente allegati.
  • La richiesta di sospensione condizionale della pena è logicamente subordinata alla concreta rideterminazione del trattamento sanzionatorio; se tale presupposto è solo ipotetico, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioElemento soggettivoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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