Cassazione Civile, Ordinanza n. 29766/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS nei confronti di una società committente, con cui si richiedeva il pagamento di contributi previdenziali dovuti da una subappaltatrice per prestazioni lavorative rese nel periodo giugno 2006-febbraio 2008. La società opponente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento dell'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo dalla solidarietà del committente i contributi maturati anche dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'art. 1, comma 911, L. n. 296/2006. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, come modificato, e dell'art. 11 preleggi, sostenendo che il regime di solidarietà del committente dovesse applicarsi ai contributi relativi a prestazioni lavorative svolte dopo il 1 gennaio 2007, anche se il contratto di appalto fosse sorto prima.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto applicare il regime di responsabilità solidale del committente vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, perché è in quel momento che sorge il diritto alla retribuzione e alla contribuzione; quindi la disciplina estensiva introdotta dall'art. 1, comma 911, L. n. 296/2006 si applica ai contributi dovuti per prestazioni svolte successivamente alla sua entrata in vigore. La decisione di merito è stata cassata per non essersi attenuta a tale principio.
Norme richiamate
La responsabilità solidale del committente si estende, nella formulazione applicabile, anche ai debiti contributivi del subappaltatore relativi alle prestazioni lavorative rese dopo l'entrata in vigore della disciplina modificata.
art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004
È richiamato come modifica intermedia della disciplina dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
art. 1, comma 911, L. n. 296/2006
"in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"
La norma si applica ai contributi relativi a prestazioni lavorative svolte dopo il 1 gennaio 2007; il momento rilevante non è la stipula del contratto, ma l'esecuzione della prestazione lavorativa che genera il credito contributivo.
art. 11 preleggi
Il principio di irretroattività impedisce l'applicazione della nuova legge a rapporti esauriti o a fatti passati quando ciò comporti alterazione di effetti già consolidati, ma consente l'applicazione a fatti, status e situazioni esistenti o sopravvenute alla sua entrata in vigore.
È richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e non incide sulla ratio decidendi.
È richiamato con riguardo alla memoria della controricorrente, senza autonomo rilievo decisorio.
Massime di principio
- In materia di appalto e subappalto, ai fini della responsabilità solidale del committente verso i crediti contributivi degli enti previdenziali, il criterio temporale decisivo è quello della prestazione lavorativa da cui nasce il credito, non quello della stipulazione del contratto o dell'insorgenza del rapporto di appalto.
- La disciplina sopravvenuta sulla solidarietà del committente si applica alle prestazioni eseguite dopo la sua entrata in vigore, anche se il contratto di appalto o subappalto è anteriore, perché non si tratta di applicare retroattivamente la legge a fatti esauriti, ma di regolare effetti giuridici sorti dopo l'entrata in vigore.
- Il principio di irretroattività non impedisce l'applicazione immediata della nuova legge alle situazioni non ancora esaurite o ai fatti generatori di obbligazioni che si verificano successivamente alla sua vigenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29678/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29680/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29683/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29689/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29705/2024 del 19/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29733/2024 del 19/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →