Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00229/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 9 agosto 1987 relativa a una quota di un fondo agricolo. L'attrice, in qualità di erede del marito, ha chiesto di accertare che quella scrittura avesse già trasferito la proprietà della quota del fondo; in subordine ha chiesto di accertarne l'acquisto per usucapione. Il tribunale ha rigettato entrambe le domande e la corte d'appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sulla forma e sugli effetti del contratto, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente qualificato come nuova la domanda ex art. 2932 c.c., mentre la domanda effettiva era sempre stata quella di accertare l'avvenuto trasferimento del bene; 2) violazione dei criteri di interpretazione del contratto, contestando la lettura della scrittura privata come preliminare e sostenendo che l'espressione "cede e vende", il pagamento anticipato del prezzo, la consegna del bene e la lunga disponibilità del fondo dimostrassero un immediato effetto traslativo; 3) violazione delle norme su possesso, detenzione e usucapione, lamentando che non fosse stata considerata la materiale disponibilità del bene e la maturazione del termine utile; 4) violazione delle norme sull'usucapione della quota in comunione, contestando il rilievo dato dalla corte al fatto che il dante causa fosse già titolare di una quota del fondo e sostenendo che le attività materiali svolte sul fondo non bastassero a escludere il possesso uti dominus.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, osservando che anche a voler correggere la statuizione sulla novità della domanda ex art. 2932 c.c., ciò non avrebbe dato alcun vantaggio utile alla ricorrente, perché la corte d'appello aveva comunque esaminato e respinto la domanda sostanziale di accertamento del trasferimento del bene. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la corte territoriale aveva interpretato la scrittura privata secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c. in modo logico e plausibile, valorizzando che le espressioni letterali non erano decisive e che la clausola sul futuro rogito e sul preliminare deponeva per un contratto con effetti obbligatori e non reali; ha inoltre confermato che la consegna anticipata del bene e il pagamento anticipato del prezzo non sono di per sé incompatibili con un preliminare, potendo la disponibilità del bene fondarsi su un comodato collegato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio della decisione e si limitava a contrapporre una diversa lettura dei fatti; ha ribadito che, in caso di contratto a effetti obbligatori, la traditio non trasferisce il possesso ma genera una detenzione qualificata, sicché per usucapire occorre l'interversione del possesso, da provarsi con una manifestazione esteriore inequivoca. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, ricordando che il coerede può usucapire la quota altrui solo se il godimento esclusivo del bene sia incompatibile con quello degli altri partecipanti, ma che nella specie la corte d'appello aveva correttamente escluso che le attività sul fondo dimostrassero un possesso esclusivo uti dominus. Il ricorso incidentale condizionato della resistente non è stato esaminato per effetto del rigetto del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta priva di interesse perché, anche a voler correggere l'asserita ultrapetizione, non sarebbe derivato alcun vantaggio utile alla parte ricorrente; la corte d'appello aveva comunque deciso sulla domanda sostanziale proposta.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di forma e qualificazione della scrittura privata, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato per sostenere la natura preliminare della scrittura privata e la sua idoneità a produrre effetti obbligatori.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve partire dal senso letterale e dalla comune intenzione delle parti, valutata anche attraverso il comportamento complessivo e i criteri ermeneutici legali.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, secondo un'interpretazione complessiva e sistematica.

  • art. 1376 c.c.

    È stato richiamato per la distinzione tra contratto con effetti reali e contratto con effetti obbligatori; nella vicenda la corte ha escluso che la scrittura avesse prodotto un immediato trasferimento della proprietà.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica è stata considerata nuova in appello; la Cassazione ha osservato che, in ogni caso, la decisione di merito sulla domanda di accertamento del trasferimento rimaneva ferma.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato in tema di possesso; la Corte ha confermato che la mera disponibilità materiale del bene non basta se il rapporto nasce da un titolo con effetti obbligatori.

  • art. 1141 c.c.

    La presunzione di possesso non opera quando la disponibilità del bene è riconducibile a detenzione derivante da un titolo obbligatorio; l'interversione deve essere provata con fatti inequivoci.

  • art. 1146 c.c.

    L'erede subentra nel possesso del dante causa; la ricorrente agiva quale successore nel possesso del marito.

  • art. 1158 c.c.

    Per l'usucapione è necessario un possesso continuato, pacifico e uti dominus per il tempo richiesto dalla legge; la Corte ha escluso che nel caso vi fossero elementi sufficienti a dimostrarlo.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo sulla usucapione è stato ritenuto carente anche perché non confrontato con le ragioni poste a base della decisione impugnata, restando inalterato l'onere di provare i fatti costitutivi dell'usucapione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava in modo specifico le rationes decidendi della sentenza impugnata, risolvendosi in un non motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati evocati come parametri dei vizi di legittimità dedotti dalla ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 18 L. 23 febbraio 1985 n. 47

    È stato richiamato nel ricorso incidentale condizionato come possibile causa di nullità della scrittura privata, ma il motivo incidentale non è stato esaminato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'interesse ad impugnare richiede la concreta possibilità di ottenere, dall'eventuale cassazione, un risultato pratico favorevole; se anche la censura fosse accolta, ma la decisione impugnata resterebbe comunque sfavorevole sul punto decisivo, il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
  • La violazione dei criteri di interpretazione contrattuale non può essere dedotta come mera contrapposizione della propria lettura del testo a quella del giudice di merito: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo la sentenza se ne sia discostata, perché l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio di legge o della motivazione apparente.
  • In presenza di una scrittura che, letta complessivamente, deponga per un contratto preliminare o comunque con effetti obbligatori, la consegna anticipata del bene e il pagamento anticipato del prezzo non bastano da soli a dimostrare l'immediato trasferimento della proprietà, potendo la disponibilità materiale derivare da un comodato funzionalmente collegato al preliminare.
  • Quando il titolo attribuisce soltanto una detenzione qualificata, la traditio non determina il possesso utile all'usucapione; per trasformare la detenzione in possesso è necessaria un'interversione manifestata in modo esteriore, univoco e conoscibile dal titolare del possesso, non essendo sufficienti i meri atti di godimento o di utilizzazione del bene.
  • Il coerede o il comunista può usucapire la quota altrui solo se il bene sia goduto in modo esclusivo e con modalità oggettivamente incompatibili con il godimento degli altri partecipanti, essendo altrimenti operante la presunzione che il godimento avvenga anche nell'interesse comune e nella qualità di partecipante alla comunione.
  • In cassazione, il motivo che non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata o che si limita a riproporre una diversa valutazione del materiale istruttorio è inammissibile, perché non evidenzia un errore di diritto ma solo una diversa lettura dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliarePossesso
RamiImmobiliareProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.