Cassazione Civile, Sentenza n. 11756/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava la deduzione di minusvalenze relative a operazioni di vendita e contestuale riacquisto di azioni effettuate nello stesso giorno, allo stesso prezzo e con controparte appartenente al medesimo gruppo, ritenendole prive di sostanza economica e finalizzate esclusivamente a ottenere un vantaggio fiscale vietato (art. 10-bis legge n. 212/2000 e art. 110, comma 1, TUIR). I giudici di merito avevano confermato l'accertamento ritenendo provata l'elusione; la ricorrente ha impugnato in Cassazione lamentando, tra l'altro, carenze motivazionali, errata applicazione dell'art. 10-bis in relazione alla valutazione del vantaggio fiscale (sostenendo che non vi fu risparmio d'imposta effettivo perché l'anno era in perdita e perché l'effetto fiscale sarebbe stato compensato da minori riserve tecniche e da plusvalenze realizzate in periodi successivi) e omissioni nell'esame di questioni decisive relative al calcolo netto dell'IRES e al maggior costo fiscale delle azioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggioranza dei motivi di doglianza relativi alla fondatezza sostanziale dell'accertamento e alla valutazione della sussistenza dell'abuso (confermando i principi interpretativi sull'art. 10-bis: operazioni prive di sostanza economica, vantaggi anche differiti, onere probatorio). Tuttavia la Corte ha accolto due motivi (ottavo e decimo) con i quali è stata censurata l'omessa pronuncia della Commissione territoriale su profili specifici (calcolo dell'effetto fiscale netto, tenuto conto delle maggiori plusvalenze successive e della riduzione delle riserve tecniche; e la mancata considerazione del maggior costo fiscale delle azioni ai fini delle plus/minusvalenze). Per tali censure la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame; gli altri motivi di ricorso sono stati respinti.
Norme richiamate
art. 10-bis legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
"1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti... 2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica... b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati... 3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali... 9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva... Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali..."
La Corte conferma che l'art.10-bis rappresenta il principio generale antielusivo: rilevano operazioni prive di sostanza economica e i vantaggi possono essere anche differiti. L'amministrazione deve provare l'abuso; il contribuente deve provare ragioni extrafiscali non marginali. La valutazione delle ragioni extrafiscali è questione di merito e va adeguatamente motivata dal giudice.
"il costo delle azioni… si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali non concorrono alla formazione del reddito"
Rilevanza fiscale delle plus/minusvalenze effettivamente realizzate: la deduzione di minusvalenze 'non realizzate' o fittizie integra elemento utile alla qualificazione di operazione priva di sostanza se finalizzata solo al vantaggio fiscale.
art. 36 D.lgs. 546/1992 e art. 132 cod. proc. civ.
Richiamati in tema di motivazione della sentenza; la Corte ricorda i limiti della "motivazione apparente" e il requisito del minimo motivazionale necessario per il controllo di legittimità.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
I vari motivi sono stati esaminati secondo i capi di nullità per motivazione apparente, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ricorda i limiti di sindacato sulle valutazioni di fatto e l'inammissibilità di alcune doglianze quando ricadono in apprezzamenti di merito.
Articoli e principi comunitari e disposizioni di adeguamento (raccomandazione CE 2012/772/UE; legge 11 marzo 2014, n. 23 e d.lgs. attuativi)
Confermata l'ispirazione comunitaria del principio antielusivo: va considerata la mancanza di sostanza economica e l'assenza di finalità economiche reali come indicatori di artificiosità.
Circolare ISVAP n. 38 del 2011
La CTR ha preso in considerazione le indicazioni ISVAP (rilevano solo plus/minusvalenze effettivamente realizzate nel calcolo della gestione separata) nella valutazione dell'esistenza di valide ragioni extrafiscali: la Corte ha ritenuto che l'aggiramento di tali regole non costituisca di per sé valida ragione extrafiscale a giustificazione dell'operazione.
Richiamato in relazione al divieto di doppia imposizione e alla necessità di considerare gli effetti fiscali complessivi; la Corte ha ritenuto che questioni di questo tipo debbano essere esaminate in sede di merito (e la CTR omessa su tali punti è motivo di cassazione).
art. 112 cod. proc. civ. e art. 348-ter cod. proc. civ.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha censurato l'omessa pronuncia (assorbimento) su specifiche questioni dedotte in appello, ordinando la restituzione della causa per nuovo esame.
Massime di principio
- Operazioni di vendita e riacquisto contestuali, medesimo prezzo e stessa controparte di gruppo sono indici forti di mancanza di sostanza economica e quindi di possibile abuso del diritto, salvo prove concrete di valide ragioni extrafiscali non marginali.
- Il vantaggio fiscale ai sensi dell'art.10-bis può essere anche differito nel tempo; non è necessario che produca immediata riduzione dell'imposta nell'anno di effettuazione dell'operazione.
- L'onere di provare l'abuso grava sull'amministrazione; il contribuente ha l'onere di provare le ragioni extrafiscali. Pertanto documentazione tecnica e perizie devono essere chiare e specifiche per incidere sull'apprezzamento del giudice.
- Questioni tecniche sul calcolo dell'effetto fiscale netto (compensazioni con riduzioni di riserve tecniche, maggiori plusvalenze in anni successivi, maggior costo fiscale) sono valutazioni di merito che il giudice deve esplicitamente esaminare; la mancata pronuncia su tali profili può costituire motivo di cassazione.
- La conformità a norme amministrative o indicazioni di autorità di vigilanza (es. ISVAP) non garantisce automaticamente la non abusività dell'operazione se la misura costituisce un aggiramento del rischio imprenditoriale o delle regole di computo: tali elementi vanno valutati nel complesso delle finalità e della sostanza economica.
- Se le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sullo stesso iter argomentativo (cd. doppia conforme), la Cassazione è limitata nel sindacato di merito; tuttavia la Cassazione può intervenire quando vi sono omissioni o violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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