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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11671/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti del ricorrente per l'anno 2007, con imputazione, per trasparenza, del reddito di partecipazione nella società olandese Mokark B.V. ritenuta società di fatto ed esterovestita; il ricorrente contestava l'attribuzione della qualifica di socio di fatto e la legittimità degli accertamenti fiscali. Successivamente sono intervenute pronunce penali definitive di assoluzione nei confronti degli stessi soggetti per i medesimi fatti, nonché precedente decisone di questa Corte richiamata nel giudizio (ordinanza n. 22640/2023), che hanno formato giudicato esterno sulla non sussistenza del rapporto societario contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l'originario ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi all'omessa pronuncia e alla violazione dei principi valutativi in ragione dell'esistenza del giudicato esterno derivante dalle pronunce penali e da precedente decisione di questa Corte, accertando definitivamente che Pisanti non era socio della presunta società di fatto e che pertanto non poteva essergli imputato alcun reddito di partecipazione. Sono compensate le spese dei gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità sono liquidate seguendo la soccombenza e la resistente è condannata alle spese del presente grado.

Norme richiamate

  • art. 21-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi

    La norma attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per fatto non sussiste/o imputato non lo ha commesso) nei processi tributari sullo stesso fatto; nel caso di specie la Corte ha comunque deciso sulla base del giudicato esterno già formato, escludendo la necessità di applicare in via autonoma la disciplina dell'art. 21-bis.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5) (motivi di cassazione)

    Richiamato come parametro per censurare la sentenza impugnata: il ricorrente deduceva nullità/inesistenza per vizi di motivazione, omesso esame di questioni rilevanti e violazione di legge; la Corte ha rigettato il motivo relativo alla motivazione insufficiente, ma ha accolto i motivi collegati al giudicato esterno e all'omesso esame.

  • art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla configurabilità di una società di fatto e alla imputazione del reddito da partecipazione; la Corte ha ritenuto che, in presenza del giudicato esterno, non possa essere confermata l'imputazione a Pisanti.

  • art. 40, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata in relazione ai criteri di determinazione dei redditi e alla possibile imputazione ai soggetti ritenuti soci di fatto; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'accertamento personale in presenza del giudicato esterno.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni dedotte; la Corte ha ritenuto sussistente l'omessa pronuncia in grado di merito su questioni decisive, risolte però favorevolmente alla parte ricorrente per effetto del giudicato esterno.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha deciso la causa nel merito senza rinvio, ai sensi di questa norma, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Cass. Sez. U., 16/06/2006, n. 13916 (giurisprudenza sulle conseguenze del giudicato)

    Principio secondo cui il giudicato formato tra le stesse parti su questioni fondamentali comuni a due giudizi preclude il riesame di tali questioni anche in un giudizio con finalità diverse; principio applicato dalla Corte per estendere l'efficacia del giudicato esterno alla controversia tributaria in esame.

Massime di principio

  • Se tra le stesse parti esiste un giudicato definitivo (anche penale) su un punto di fatto o di diritto che costituisce elemento fondamentale del rapporto giuridico oggetto della causa tributaria, tale giudicato può precludere il riesame di quella stessa questione in sede tributaria (giudicato esterno).
  • La disciplina di tutela specifica (art. 21-bis D.Lgs. 74/2000) attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione per gli stessi fatti nel processo tributario, ma l'esistenza di un giudicato esterno già formato può comunque risolvere la controversia senza dover invocare espressamente tale disposizione.
  • L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'estensione del giudicato quando l'elemento controverso ha carattere stabile e permanente (es. la qualificazione giuridica preliminare di una struttura societaria), perché si tratta di fatto costitutivo non variabile di periodo in periodo.
  • Per far valere il giudicato esterno è fondamentale depositare e produrre le sentenze definitive (con attestazione di passaggio in giudicato) e richiamare precedenti decisionali rilevanti; il difensore deve evidenziare l'identità di part i, di fatti e di questione fondamentale comune.
  • Le censure sulla motivazione della sentenza di merito sono ammissibili in Cassazione solo se raggiungono il 'minimo costituzionale' (mancanza, apparente, contraddittorietà grave o incomprensibilità); il semplice vizio di insufficienza motivazionale non è sufficiente per cassazione.

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