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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11672/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Verifica fiscale della Guardia di Finanza sulla Tonard Investment B.V. (società estera) che l'Ufficio riteneva essere una "società di fatto" con sede effettiva a Milano; con l'avviso n. TF7011003888/2013 è stato imputato a Pisanti, per trasparenza, reddito da partecipazione relativo al 2005 pari al 20%. La CTP di Caserta aveva annullato l'avviso; la CTR Campania aveva confermato l'annullamento ritenendo non provata la società di fatto e attribuendo ruolo dominante a Barletta. L'Agenzia ricorreva in Cassazione lamentando errata valutazione delle prove e delle presunzioni (violazione art.2247, 2697 e 2729 c.c., art.360 n.3 c.p.c.), sostenendo che l'appello non era stato adeguatamente valutato e che esistevano indizi concreti della qualifica di socio occulto; erano inoltre rilevate questioni processuali relative al litisconsorzio necessario e all'efficacia in sede tributaria di sentenze penali irrevocabili di assoluzione (art.21-bis D.Lgs. n.74/2000). Il controricorrente ha prodotto sentenze penali di assoluzione passate in giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia inammissibile. Motivazione: la CTR ha esaminato e motivato la valutazione degli elementi indiziari; l'Amministrazione non ha indicato analiticamente quali indici concreti fossero stati trascurati né ha dimostrato come le attività svolte da Pisanti provassero l'existence di un fondo comune, affectio societatis o accordo di ripartizione utili/perdite. Per tali ragioni il motivo di cassazione relativo alla valutazione delle presunzioni è inammissibile. Conseguentemente le questioni sul litisconsorzio necessario e sull'applicabilità dell'art.21-bis non hanno inciso sul giudizio decisorio. La Corte condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di giudizio in favore del controricorrente, liquidate in euro 12.000,00.

Norme richiamate

  • art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000

    La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi

    La Corte osserva che la norma attribuisce efficacia di giudicato ai giudicati di assoluzione per i medesimi fatti in sede tributaria; tuttavia nel caso concreto la decisione di inammissibilità del ricorso rende irrilevante l'ulteriore approfondimento sulla necessità di rinvio a nuovo ruolo

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato dall'Amministrazione in relazione alla prova per presunzioni; la Corte considera inammissibile la censura perché l'Amministrazione non ha specificato gli indici presuntivi che avrebbero dovuto essere valutati diversamente

  • art. 2697 c.c.

    Riferito alla prova in generale; la Corte richiede che chi impugna la valutazione probatoria indichi concretamente come sarebbe dovuta essere diversa la valutazione delle prove

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione al regime delle presunzioni; la Corte ha ritenuto che l'impugnante non abbia dimostrato l'erroneità della valutazione delle presunzioni da parte del giudice d'appello

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Fondamento formale del motivo di cassazione relativo alla violazione nella valutazione della prova per presunzioni; il motivo è dichiarato inammissibile perché non specifico

  • art. 14 D.lgs. n. 546/1992

    Norma sul litisconsorzio necessario nel processo tributario: la Corte rileva che, posto che la società di fatto è stata esclusa, la questione del litisconsorzio necessario perde rilevanza; inoltre ricorda orientamenti di Cassazione sul non disconoscere la pronuncia per ragioni di economia processuale quando il ricorso sia inammissibile

  • art. 378 c.p.c.

    Riferimento procedurale alla memoria depositata dal controricorrente prima dell'udienza; attestazione della tempestività e del contenuto documentale

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla diversa formula di assoluzione prevista dal secondo comma e all'eventuale estensione dell'art.21-bis anche a quella ipotesi; questione qualificata come rilevante ma non decisiva nel giudizio per inammissibilità del ricorso

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: non si applica alla ricorrente (Agenzia) perché ammessa alla prenotazione a debito essendo amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

Massime di principio

  • In cassazione una censura sulla valutazione delle prove o delle presunzioni deve indicare in modo analitico e preciso quali indici sono stati valutati erroneamente e come avrebbe dovuto essere diversa la valutazione; mere affermazioni generiche sono inammissibili.
  • Per qualificare una "società di fatto" occorre provare elementi concreti quali l'esistenza di un fondo comune, l'affectio societatis, l'accordo sulla ripartizione di utili e perdite e il concreto apporto di risorse: ruoli operativi o l'esecuzione di direttive non sono di per sé sufficienti.
  • La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non l'ha commesso" può avere efficacia di giudicato in sede tributaria ai sensi dell'art.21-bis D.Lgs. n.74/2000 a condizione che riguardi medesimi soggetti e medesimi fatti materiali; la prova dell'identità di fatti e parti deve essere fornita tempestivamente.
  • Se il ricorso principale è inammissibile o manifestamente infondato, questioni processuali subordinate (es. nullità per mancato litisconsorzio) possono essere dichiarate irrilevanti per ragioni di economia processuale.
  • In fase di impugnazione amministrativa e giudiziaria l'Amministrazione deve evitare riferimenti incrociati a atti o avvisi diversi da quello effettivamente oggetto del giudizio, pena indebolimento della censura.

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