Cassazione Penale, Sentenza n. 44602/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Genova che, a seguito di rito abbreviato, aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 applicando la sola ammenda e concedendo le circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente denunzia la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sull'entità della pena (sostiene che non sia stata fissata al minimo edittale) e l'omessa applicazione dell'istituto della speciale tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), richiamando lo stato di difficoltà economica e il comportamento processuale corretto come elementi attenuanti che avrebbero dovuto giustificare la tenuità.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio per cui censure di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. non possono essere proposte per saltum in Cassazione senza conversione in appello, e osserva che la conversione non è possibile qui per carenza di interesse concreto, perché le doglianze sono formulate in modo generico e astratto. La Corte inoltre rileva che la pena minima per la fattispecie (art. 4 L.110/1975 nella forma lieve) è quella di euro 1.000, confutando la doglianza sul non rispetto del minimo; e considera non adeguatamente dimostrata la speciale tenuità ex art. 131-bis a causa di argomentazioni generiche. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la contravvenzione contestata; la Corte osserva che, nella forma lieve, il minimo edittale della pena pecuniaria è di euro 1.000, condizione che rende infondata la doglianza sul mancato riconoscimento del minimo.
Istituto della speciale tenuità del fatto: richiede valutazioni concrete e precise sulla limitata offensività della condotta e sugli elementi soggettivi/oggettivi che la rendono di speciale tenuità; nella fattispecie le affermazioni generiche su stato economico e comportamento processuale non sono ritenute sufficienti.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente di censurare vizi di motivazione in cassazione; tuttavia tali censure non possono essere proposte per saltum senza conversione in appello quando richiedono l'esame di questioni appartenenti al novero degli appelli convertibili.
art. 569, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di conversione del ricorso per cassazione in appello; la Corte ricorda che la conversione non opera se manca l'interesse concreto dell'impugnante o se le doglianze sono troppo generiche.
art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
Limita l'appellabilità delle sentenze di condanna per contravvenzioni in cui sia stata applicata la sola ammenda, salvo che la contravvenzione sia astrattamente punibile con pena congiunta (detentiva e pecuniaria), caso in cui la condanna resta appellabile anche se sia stata concretamente inflitta solo l'ammenda.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dell'interesse concreto all'impugnazione; la Corte applica il principio richiedendo che le doglianze siano idonee a ottenere un vantaggio pratico per l'impugnante.
Prevede la condanna per spese e contributi in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso in Cassazione quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per tale motivo.
Massime di principio
- Per far convertire un ricorso per Cassazione in appello (o per sostenere efficacemente censure di motivazione) è necessario formulare deduzioni precise e concrete: doglianze vaghe o astratte sono causa di inammissibilità e impediscono la conversione.
- Quando si invoca la speciale tenuità ex art. 131-bis c.p. occorre dimostrare, con elementi specifici e collegati al fatto, che l'offesa è di particolare minore gravità: condizioni economiche o buon comportamento processuale vanno contestualizzati e provati nella loro incidenza sull'offensività del fatto.
- Prima di lamentare il mancato rispetto del minimo edittale è fondamentale verificare quale sia effettivamente il minimo previsto per la specifica fattispecie (es. contravvenzione in forma lieve), perché errori materiali del genere indeboliscono il ricorso e possono portare all'inammissibilità.
- Le condanne per contravvenzioni punibili in astratto con pena congiunta (detentiva e pecuniaria) restano appellabili anche quando in concreto sia stata inflitta solo l'ammenda; viceversa, le contravvenzioni punibili solo con ammenda sono inappellabili ai sensi dell'art. 593 c.p.p.
- Rischio di sanzioni per ricorsi infondati o formulati con colpa: la parte deve considerare il rischio di condanna alle spese e degli obblighi di versamento ex art. 616 c.p.p. se il ricorso si rivela inammissibile per negligenza o genericità.
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