Cassazione Civile, Ordinanza n. 09878/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti esercenti attività di giostrai avevano versato al comune, a titolo di TOSAP, somme per gli anni dal 2005 al 2015 e, ritenendo di rientrare nell'ambito della L. n. 337/1968 con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta del 20%, avevano chiesto la restituzione dell'importo asseritamente versato in eccesso. Il comune aveva negato il rimborso, anche perché l'occupazione era qualificata come permanente e non temporanea. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di valida notificazione, poiché eseguita tramite operatore postale privato; in appello la decisione era stata confermata con una diversa motivazione, ritenendosi il ricorso intempestivo. In cassazione i contribuenti deducevano la falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la comunicazione comunale del 15 febbraio 2016 non fosse un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 e che, quindi, non potessero applicarsi i termini decadenziali di cui all'art. 21; in via ulteriore, denunciavano l'erronea valutazione della tardività del ricorso di primo grado anche sotto il profilo processuale di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso per cassazione, depositato telematicamente, non risultava in atti notificato al comune: mancavano sia la ricevuta di accettazione del sistema sia la ricevuta di consegna nella casella PEC del destinatario, e non emergevano successivi depositi idonei a sanare tale lacuna. Richiamando il principio per cui la notificazione si perfeziona con la consegna del plico o, in caso di PEC, con le ricevute telematiche di accettazione e consegna, la Corte ha ritenuto inesistente la notifica del ricorso. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, senza statuizione sulle spese per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del comune, e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'atto comunale impugnato non rientrasse tra quelli tassativamente impugnabili.
È richiamato dai ricorrenti per negare l'applicazione del termine decadenziale al caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È invocato come vizio processuale per censurare la declaratoria di tardività del ricorso di primo grado.
È richiamato per il principio secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento.
La Corte esclude la possibilità di rinnovazione quando la notificazione è inesistente per mancanza della prova del suo perfezionamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza in atti della prova della notificazione del ricorso al resistente determina l'inesistenza della notifica e l'inammissibilità del ricorso, quando non sia desumibile il perfezionamento dell'atto presso il destinatario.
- La notificazione a mezzo PEC richiede la produzione delle ricevute telematiche di accettazione e consegna: in loro assenza non vi è prova del perfezionamento della notifica.
- L'inesistenza della notificazione non è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., poiché difetta un valido atto notificatorio suscettibile di regolarizzazione.
- Quando il resistente non si è costituito e il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di notificazione, non si provvede sulle spese di lite per mancanza di instaurazione del rapporto processuale.
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