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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4479/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per carenza di motivazione la confisca di due telefoni cellulari e di una somma di denaro sequestrati, non essendo stato dimostrato il nesso di pertinenzialità o di strumentalità di tali beni rispetto al reato (la fattispecie contestata è detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, non cessione), né risultando accertate le condizioni di vita del prevenuto per giustificare la confisca ai sensi dell'art. 85 bis DPR 309/1990. Inoltre censura la mancata motivazione circa l'espulsione dallo Stato, in assenza di una valutazione concreta e motivata della pericolosità sociale richiesta quando si applica la misura espulsiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sui profili evidenziati e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla confisca dei due telefoni cellulari e della somma di denaro e all'espulsione dall'Italia, disponendo il rinvio al Tribunale di Pesaro per un nuovo esame motivato su tali misure. La statuizione di merito sulla responsabilità e sulla pena principale (quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa) è rimasta impregiudicata e confermata, essendo coperta dall'autorità della cosa giudicata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena su concorde richiesta delle parti (patteggiamento)

    indica la procedura con cui è stata pronunciata la sentenza di merito; non esime il giudice dall'obbligo motivazionale quando applica misure officiose (confisca, espulsione)

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    casi di ammissibilità del ricorso per cassazione

    consente il ricorso per cassazione per motivi relativi all'illegalità della pena anche in relazione a misure di sicurezza o patrimoniali applicate officiosamente

  • art. 73, primo comma, d.P.R. 309/1990

    delitti in materia di stupefacenti

    qualifica le condotte contestate (detenzione di sostanze stupefacenti)

  • art. 240, secondo comma, cod. pen.

    la confisca obbligatoria opera per specifici casi e non si applica automaticamente al denaro sequestrato in assenza di prova che sia provento della cessione; qui rileva la distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa

  • art. 85-bis, d.P.R. 309/1990

    confisca facoltativa nei reati di stupefacenti

    quando la confisca è facoltativa il giudice deve motivare il nesso di strumentalità del bene con il reato o, se si procede per sproporzione, la discrepanza tra patrimoni e redditi accertati

  • art. 86, d.P.R. 309/1990

    espulsione dello straniero per i reati indicati

    l'espulsione richiede una valutazione concreta e motivata della pericolosità sociale del condannato, anche nel patteggiamento e anche se l'esito è negativo

  • art. 235 cod. pen.

    misure di sicurezza personali

    distinzione tra applicabilità delle misure e obbligo motivazionale; il riferimento evidenzia che per l'espulsione l'obbligo motivazionale è comunque richiesto in termini specifici

  • art. 624 cod. proc. pen.

    autorità della cosa giudicata

    la decisione sulla pena principale resta impregiudicata e non è stata intaccata dall'annullamento parziale

  • Giurisprudenza citata (Sezioni Unite n. 21368/2019; Corte Cost. n. 58/1995; varie sentenze di legittimità)

    pronunce richiamate nel testo

    richiama principi consolidati: le Sezioni Unite sul potere officioso del giudice e la rilevanza dell'illegalità della pena; la Corte Costituzionale sulla necessità di accertamento concreto della pericolosità sociale; la giurisprudenza di legittimità sui criteri di motivazione per confisca di beni quali telefoni

Massime di principio

  • La confisca di beni sequestrati in caso di reati di stupefacenti non è automatica: se non ricorre la confisca obbligatoria il giudice deve motivare specificamente il nesso di strumentalità del bene con il reato oppure la sproporzione rispetto ai redditi (art. 85-bis d.P.R. 309/1990).
  • Il denaro sequestrato non può essere considerato automaticamente provento dell'attività illecita quando la fattispecie contestata è la detenzione e non la cessione; occorrono elementi probatori che colleghino la somma all'attività di spaccio.
  • Anche nel patteggiamento, quando il giudice applica misure officiose non concordate (es. confisca facoltativa, espulsione), sussiste un obbligo motivazionale più rigoroso rispetto alle parti dell'accordo, e tali misure possono essere censurate in cassazione per vizio di motivazione o illegittimità della pena.
  • L'espulsione di uno straniero condannato per reati di stupefacenti richiede una valutazione concreta e motivata della pericolosità sociale del condannato; la motivazione deve essere espressa anche se il giudice ritiene che la pericolosità non sussista.
  • L'annullamento parziale per vizi motivazionali su misure accessorie comporta il rinvio al giudice di merito per nuova valutazione senza intaccare la pena principale già divenuta irrevocabile per l'accordo tra le parti.

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