Cassazione Civile, Ordinanza n. 07371/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti)
La controversia
Alcuni eredi di un ex militare italiano deportato e internato durante la seconda guerra mondiale avevano chiesto il risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, nei confronti della Repubblica federale tedesca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, successivamente, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Tribunale di Roma, ritenendosi territorialmente incompetente, aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Napoli applicando il criterio del forum destinatae solutionis, assunto coincidente con il luogo della tesoreria provinciale competente rispetto al domicilio dei creditori. Riassunta la causa a Napoli, quel tribunale ha però sollevato conflitto negativo di competenza d'ufficio, sostenendo che la controversia dovesse restare radicata a Roma: secondo il giudice partenopeo la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tesoreria esclusiva in Roma; inoltre la domanda sostanziale era rivolta in realtà al Ministero dell'Economia e delle Finanze, unico soggetto passivamente legittimato, e la disciplina speciale del fondo per il ristoro dei danni da crimini di guerra e contro l'umanità, prevista dall'art. 43 del d.l. 36/2022, indica un meccanismo di pagamento centralizzato presso l'amministrazione centrale, con conseguente competenza romana. La Corte di cassazione ha quindi dovuto stabilire quale ufficio giudiziario fosse competente territorialmente.
La decisione
La Corte ha affermato la competenza ratione loci del Tribunale di Roma. Ha ritenuto che, in materia di domande risarcitorie per danni da crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, quando è parte il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il foro erariale si radichi a Roma perché il pagamento dei ristori è affidato in via esclusiva alla tesoreria dell'autorità amministrativa centrale ubicata nella Capitale. La costituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata considerata come sanatoria/equiparabile alla corretta evocazione in giudizio dell'amministrazione effettivamente legittimata passiva, senza incidere sul radicamento territoriale che resta quello romano. È stato enunciato un principio di diritto in tal senso e, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio, non sono state liquidate spese.
Norme richiamate
primo periodo; secondo periodo
Per le cause in cui è parte un'Amministrazione dello Stato la competenza territoriale si radica presso il luogo dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente; nelle controversie risarcitorie contro lo Stato rileva anche il luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi l'adempimento, applicandosi il foro erariale come criterio speciale e prevalente.
Il foro erariale non è derogabile per accordo preventivo delle parti.
secondo comma; terzo comma
Il difetto di competenza territoriale può essere rilevato dal giudice nei limiti delle preclusioni previste; la competenza del foro erariale non è superabile neppure per adesione delle parti costituite alla scelta del giudice operata in caso di riassunzione.
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 e 7
Le norme sul foro erariale hanno natura generale e inderogabile e prevalgono anche su altre competenze inderogabili.
Non si applica, per i debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, come criterio di individuazione del luogo di adempimento, poiché prevalgono le regole di contabilità pubblica.
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54
Concorre a individuare la sede della tesoreria deputata al pagamento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 278 lett. d), 287 e 407
Le norme di contabilità pubblica individuano, per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, la tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato, salvo disciplina speciale.
È la base processuale del conflitto negativo di competenza di ufficio sollevato dal Tribunale di Napoli.
art. 4 l. 25 marzo 1958, n. 260
La costituzione della pubblica amministrazione effettivamente legittimata passiva, in luogo di quella erroneamente evocata, produce un effetto sanante equivalente a quello previsto dalla norma.
art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. in l. 29 giugno 2022, n. 79
Ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità e ha previsto che le modalità di accesso ed erogazione degli importi siano determinate con decreto ministeriale; la disciplina speciale incide sull'individuazione del foro competente perché centralizza il pagamento.
Il decreto ministeriale attuativo è stato qualificato come regolamento di delegificazione.
Massime di principio
- Quando la controversia coinvolge un'amministrazione statale e la domanda mira al pagamento di somme di denaro, il foro erariale si determina secondo le regole speciali di contabilità pubblica, non secondo il criterio generale dell'art. 1182 c.c.
- Il foro erariale previsto per le cause con parte lo Stato è speciale, inderogabile e prevalente su ogni altro criterio di competenza territoriale, anche se anch'esso inderogabile.
- Se una disciplina speciale affida in via esclusiva a un'amministrazione centrale la gestione ed erogazione di un fondo risarcitorio, il luogo di adempimento dell'obbligazione coincide con la tesoreria dell'autorità centrale e il giudice territorialmente competente si radica in quella sede.
- La costituzione in giudizio dell'amministrazione pubblica effettivamente titolare del rapporto passivo, in sostituzione dell'ente erroneamente evocato, può valere come sanatoria processuale senza modificare il criterio di competenza territoriale già applicabile.
- Nelle azioni risarcitorie per crimini di guerra e contro l'umanità disciplinate da norma speciale, la centralizzazione del pagamento presso l'amministrazione centrale costituisce il dato decisivo per il forum destinatae solutionis.
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