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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25080/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui la corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello della parte originariamente attrice/convenuta in riconvenzione, aveva compensato integralmente le spese del primo grado e condannato l'altra parte al rimborso delle spese del secondo grado. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 1325, 1346 e 1712 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto improcedibile perché, pur allegandosi che la sentenza impugnata era stata notificata, non era stata depositata la relata di notificazione della sentenza, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; la Corte ha anche escluso che la mancanza potesse essere superata in base agli atti disponibili o alla data di pubblicazione della sentenza, poiché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che mancasse in atti la copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, documento necessario ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. per consentire il controllo di procedibilità. Ha inoltre affermato che tale omissione non era sanabile né dalla mancata contestazione dei controricorrenti né dalla circostanza che il ricorso fosse comunque stato notificato entro il termine lungo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma dedotta nel motivo, ma la Corte non entra nel merito perché rileva l'improcedibilità del ricorso

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato come norma dedotta nel motivo, ma non esaminata nel merito per difetto di procedibilità

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza scrutinio di merito

  • art. 1346 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza scrutinio di merito

  • art. 1712 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza scrutinio di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del vizio dedotto in cassazione

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    impone il deposito della copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata; la sua omissione determina improcedibilità

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il controllo della tempestività, ma nel caso non basta a superare la mancanza della relata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    comporta, in caso di impugnazione improcedibile, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. 228/2012

    richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è onere della parte ricorrente quando la notificazione della decisione è dedotta ai fini del controllo dei termini di impugnazione; la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte, perché presidia un adempimento processuale essenziale per l'avvio del giudizio di legittimità.
  • La procedibilità del ricorso è verifica preliminare e autonoma rispetto all'ammissibilità e al merito dei motivi; pertanto il giudice non esamina le censure sostanziali se difetta la documentazione prescritta.
  • La mancanza della relata può essere superata solo se la Corte sia comunque posta in grado di verificare la tempestività dell'impugnazione sulla base della sola data di pubblicazione della sentenza, ma ciò non vale quando la notifica del ricorso sia avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.
  • In caso di ricorso dichiarato improcedibile, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di legittimità e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili, improcedibili o totalmente infondate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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