Cassazione Civile, Ordinanza n. 11363/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto titolare di rendita INAIL aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto a percepire una rendita di importo maggiore rispetto a quello già liquidato, con conseguente condanna dell'istituto al pagamento delle differenze sui ratei pregressi o al risarcimento del danno. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che sulla questione si fosse già formato giudicato in due precedenti processi definiti con sentenza passata in giudicato, giudicato che si estendeva anche ai presupposti logico-giuridici dell'accertamento e, in particolare, al limite del massimale di legge della retribuzione considerabile per la liquidazione della rendita. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte d'appello esteso impropriamente il giudicato ai presupposti e antecedenti logici della domanda; omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme in tema di calcolo della rendita e prova documentale; violazione di norme processuali e sostanziali sul metodo di calcolo della prestazione; violazione delle norme sulle spese nei giudizi previdenziali, lamentando che l'autocertificazione reddituale avrebbe potuto essere richiesta d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, e conseguentemente assorbito il secondo e in parte il terzo, perché il giudicato sostanziale copre non solo il dispositivo ma anche gli accertamenti di fatto che costituiscono premesse necessarie e fondamento logico-giuridico della decisione, precludendo il riesame delle stesse circostanze in un successivo giudizio tra le stesse parti, con identici soggetti, causa petendi e petitum. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo nella parte relativa al vizio motivazionale, ricordando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato alle sole anomalie estreme. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che, nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. richiede che la dichiarazione reddituale sia resa nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non potendo essere utilmente formulata per la prima volta in appello e non essendo previsto un potere officioso del giudice di richiederla. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale fa stato tra le parti sull'accertamento di merito del diritto controverso e si estende agli accertamenti di fatto che costituiscono le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale rilevante come violazione di legge costituzionalmente rilevante.
artt. 114 e 116 d.P.R. n. 1124/1965
Richiamati dal ricorrente in relazione alla rivalutazione/corretto calcolo della rendita.
Richiamato dal ricorrente sul tema dell'onere della prova in ordine al corretto importo della prestazione.
Richiamato dal ricorrente quale norma di riferimento per la determinazione della rendita.
art. 116, comma 2, d.P.R. n. 1124/1965
Richiamato dal ricorrente in relazione al criterio di calcolo della rendita.
Richiamato dal ricorrente in relazione al criterio di calcolo della rendita.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione secondo diritto.
Richiamati dal ricorrente per contestare la condanna alle spese.
Nei giudizi previdenziali, l'esonero da spese, competenze e onorari richiede una dichiarazione reddituale nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado; la dichiarazione successiva non produce l'effetto esonerativo per il passato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale preclude il riesame non solo del petitum e della causa petendi già definiti, ma anche degli accertamenti di fatto e dei presupposti logico-giuridici che hanno costituito il fondamento necessario della decisione passata in giudicato.
- La preclusione del giudicato opera quando il successivo giudizio coinvolga le stesse parti e i medesimi elementi costitutivi dell'azione; non è sufficiente la mera prospettazione di diversi conteggi se questi mirano a rimettere in discussione questioni già coperte dal giudicato.
- Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla motivazione è oggi confinato alle sole anomalie motivazionali estreme, non essendo consentita una nuova valutazione del merito sotto forma di critica alla sufficienza o completezza argomentativa.
- Nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'esonero dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. presuppone una dichiarazione reddituale resa tempestivamente nell'atto introduttivo del primo grado; la mancata allegazione iniziale non può essere sanata con dichiarazione successiva per ottenere effetti retroattivi.
- In assenza di una specifica previsione normativa, il giudice non ha un potere officioso di richiedere la dichiarazione reddituale necessaria per il beneficio di esonero dalle spese.
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