Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02097/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società operante nella compravendita di auto usate una cartella di pagamento, chiedendo, ai sensi dell'art. 60bis del d.P.R. n. 633/1972, il pagamento dell'IVA non versata dal cedente sulle cessioni di autovetture ritenute effettuate a prezzo inferiore al valore normale. La società aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia l'appello incidentale della società, ritenendo, tra l'altro, non provata la sussistenza del prezzo inferiore al valore normale, necessario un avviso di accertamento anche nei confronti del cessionario e non provata la partecipazione della società a una frode IVA. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto: 1) violazione dell'art. 60bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che per la responsabilità solidale del cessionario non occorre provare la sua consapevolezza della frode, essendo sufficiente la prova della cessione a prezzo inferiore al valore normale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe escluso senza adeguata motivazione la prova del prezzo inferiore al normale; 3) violazione dell'art. 60bis d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 24 Cost., per avere la CTR ritenuto necessario notificare al cessionario l'avviso di accertamento emesso nei confronti del cedente.

La decisione

La Corte ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 60bis d.P.R. n. 633/1972, l'Ufficio deve provare soltanto l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente e la cessione a prezzo inferiore al valore normale; spetta poi al cessionario fornire prova contraria delle ragioni oggettive del prezzo inferiore e della sua non connessione con il mancato pagamento dell'imposta. Ha inoltre chiarito che il valore normale può essere ricostruito anche mediante il prezzo di acquisto del bene da parte del cedente. Infine, ha ritenuto errata la conclusione della CTR secondo cui sarebbe necessario notificare al cessionario l'avviso di accertamento emesso verso il cedente, poiché la cartella ex art. 60bis può essere emessa senza previa attività accertativa nei confronti dell'acquirente, fermo restando il diritto di difesa assicurato da una comunicazione preventiva contenente gli elementi essenziali della pretesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972

    prevede una responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente nelle cessioni di determinati beni effettuate a prezzo inferiore al valore normale; la prova richiesta all'Ufficio riguarda l'omesso versamento dell'imposta e l'inferiorità del prezzo, mentre il cessionario può liberarsi provando documentalmente ragioni oggettive del prezzo inferiore e la sua estraneità al mancato pagamento dell'imposta.

  • art. 14, d.P.R. n. 633/1972

    il valore normale è il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza, nel tempo e nel luogo dell'operazione; per la determinazione si può fare riferimento, ove possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni.

  • art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla CTR e dal ricorrente sul piano del diritto di difesa; la Corte ha escluso che sia necessaria la notifica dell'avviso di accertamento al cessionario, essendo sufficiente, ai fini difensivi, una preventiva comunicazione con gli elementi essenziali della pretesa.

  • art. 21, n. 3, della sesta direttiva 77/388/CEE

    richiamato dalla Corte di giustizia UE come base che consente agli Stati membri di prevedere una responsabilità solidale del soggetto che sapeva o aveva ragionevoli motivi per sospettare il mancato versamento dell'IVA, purché nel rispetto dei principi di certezza del diritto e proporzionalità.

  • L. n. 311 del 30 dicembre 2004, art. 1, comma 386

    norma di introduzione dell'art. 60bis nel sistema IVA.

  • D.M. 22 dicembre 2005

    indicato come decreto attuativo per l'individuazione dei beni rilevanti ai fini dell'art. 60bis, tra cui gli autoveicoli.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di responsabilità solidale del cessionario per IVA non versata dal cedente, l'Amministrazione finanziaria deve provare soltanto i presupposti oggettivi tipizzati dalla norma speciale: l'omesso versamento dell'imposta e la cessione del bene a un prezzo inferiore al valore normale.
  • La responsabilità del cessionario ex art. 60bis non richiede la prova della sua partecipazione consapevole a una frode, perché la norma opera su una presunzione relativa di conoscibilità del mancato versamento dell'imposta desunta dalla cessione sottoprezzo.
  • Una volta dimostrati i presupposti oggettivi della pretesa, l'onere della prova si sposta sul cessionario, che deve documentare le ragioni oggettive del prezzo inferiore e dimostrare che tale circostanza non è connessa con il mancato pagamento dell'IVA.
  • Il valore normale, ai fini dell'art. 60bis e dell'art. 14 d.P.R. n. 633/1972, può essere desunto anche dal prezzo di acquisto praticato al cedente, se idoneo a esprimere il prezzo mediamente praticato sul mercato.
  • Per la cartella notificata al cessionario ai sensi dell'art. 60bis non è necessario un autonomo avviso di accertamento nei suoi confronti, poiché il cessionario non è il soggetto passivo dell'imposta; la tutela del diritto di difesa è assicurata se l'Ufficio abbia previamente comunicato gli elementi essenziali della pretesa e le ragioni della responsabilità solidale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.