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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31916/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato per avere, in concorso con altra persona, trasportato verso l'Italia settantacinque cittadini extracomunitari, inclusi donne e minori, conducendo per circa cinque giorni un motoveliero di tredici metri in condizioni di sovraffollamento e prive di adeguate dotazioni di sicurezza. Il fatto era stato ritenuto aggravato dal numero delle persone trasportate, dal concorso di più persone, dall'esposizione dei migranti a pericolo per l'incolumità personale, dal trattamento inumano o degradante, dal fine di trarre profitto anche indiretto e dal concorso di più aggravanti. La Corte d'appello aveva riformato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare quanto al trattamento sanzionatorio, confermando la responsabilità. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 5 e 47 c.p. e carenza di motivazione sull'elemento soggettivo. Ha contestato l'attendibilità dei soli due migranti ascoltati, sostenendo di non avere condotto l'imbarcazione ma di essersi limitato a controllare il pilota automatico, di non avere precedenti esperienza nautica, di essere estraneo all'organizzazione del viaggio e di avere agito quale migrante come gli altri. Ha inoltre dedotto l'ignoranza della legge penale e l'errore sul fatto, nonché la mancata valutazione di dichiarazioni rese in altro procedimento, indicanti altri soggetti come membri dell'equipaggio e emissari dei trafficanti. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e carenza assoluta di motivazione in ordine all'aggravante del fine di trarre profitto, prevista dall'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. Secondo la difesa, non era stata provata alcuna corresponsione di denaro al ricorrente né la sua partecipazione all'organizzazione criminale; il vantaggio costituito dal trasporto gratuito non avrebbe integrato un profitto economico rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che le decisioni di merito costituivano una doppia conforme, dovendosi quindi valutare unitariamente le rispettive motivazioni. Ha ritenuto adeguata e logicamente coerente la motivazione sulla responsabilità, fondata sulle dichiarazioni convergenti di due migranti, i quali avevano indicato il ricorrente come colui che aveva condotto l'imbarcazione e avevano potuto osservarlo in condizioni idonee a renderne attendibile il riconoscimento. La deduzione secondo cui il ricorrente si sarebbe limitato a controllare il pilota automatico non è stata ritenuta idonea a smentire il ruolo di conducente e, peraltro, non risultava prospettata nei motivi d'appello. È stata inoltre ritenuta generica e comunque non decisiva la censura relativa alle dichiarazioni rese in altro procedimento. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha escluso sia l'ignoranza inevitabile della legge penale sia l'errore sul fatto. La fuga del ricorrente dopo l'incagliamento dell'imbarcazione, prima con il tender e poi via terra, è stata valorizzata come elemento incompatibile con la dedotta inconsapevolezza dell'illiceità della condotta. La Corte ha inoltre precisato che il reato può essere commesso anche dal migrante irregolare che, procurando l'ingresso illegale altrui, procuri contestualmente il proprio. Quanto all'aggravante del profitto, la Corte ha affermato che il profitto rilevante è un'utilità economico-patrimoniale. Nel caso concreto, il ricorrente aveva assunto il ruolo di conducente quale corrispettivo del proprio trasporto, evitando così il pagamento della somma dovuta agli organizzatori. Tale prestazione di fare costituisce un'utilità economicamente apprezzabile e integra l'aggravante prevista dall'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 5 c.p.

    La Corte esclude che ricorresse un'ignoranza inevitabile della legge penale idonea a escludere la responsabilità.

  • art. 47 c.p.

    La Corte esclude la configurabilità di un errore sul fatto rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità.

  • art. 12, commi 1 e 3, lett. a), b), c), d), 3-bis e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    La norma incrimina il favoreggiamento dell'ingresso illegale e prevede le aggravanti contestate, tra cui il fine di trarre profitto anche indiretto.

  • art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    L'aggravante del fine di profitto richiede un'utilità economico-patrimoniale; essa ricorre anche quando il migrante conduca l'imbarcazione quale controprestazione per ottenere gratuitamente il proprio trasporto.

  • art. 192 c.p.p.

    La motivazione richiama, in concreto, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, valorizzandone convergenza, coerenza e condizioni di osservazione.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato nella clausola finale relativa all'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dalla Corte costituzionale, secondo quanto riportato nella sentenza, per evidenziare la sostanziale sovrapponibilità delle condotte punite e la possibilità che il reato sia commesso anche da uno straniero irregolare.

Massime di principio

  • Il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è un reato comune e può essere commesso anche dal migrante irregolare che, conducendo il mezzo o svolgendo altro ruolo logistico, procuri l'ingresso illegale di altri migranti e contestualmente il proprio.
  • L'accertamento del ruolo di conducente dell'imbarcazione può fondarsi sulle dichiarazioni convergenti di migranti presenti a bordo, quando le condizioni concrete abbiano consentito loro un'adeguata osservazione del soggetto e la motivazione dia conto della loro attendibilità.
  • La mera deduzione secondo cui il soggetto avrebbe controllato il pilota automatico non esclude il ruolo di conducente quando le sentenze di merito abbiano accertato che egli abbia diretto l'imbarcazione per la durata della traversata.
  • L'ignoranza della legge penale rileva solo se inevitabile; la fuga dell'autore dopo l'arrivo o l'incagliamento dell'imbarcazione può costituire elemento incompatibile con la dedotta inconsapevolezza dell'illiceità della condotta.
  • Ai fini dell'aggravante del fine di profitto prevista dall'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, il profitto consiste in un'utilità economico-patrimoniale strettamente collegata alla condotta di favoreggiamento.
  • Integra l'aggravante del fine di profitto la condotta del migrante che assuma il ruolo di conducente dell'imbarcazione quale controprestazione per ottenere il proprio trasporto senza pagare la somma dovuta agli organizzatori, poiché il facere sostituisce l'esborso monetario e costituisce un'utilità economicamente apprezzabile.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneProveImpugnazioni
RamiImmigrazioneProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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