Cassazione Civile, Ordinanza n. 24282/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento con cui l’Agenzia del demanio aveva richiesto al condominio il pagamento di un’indennità per l’occupazione abusiva di un’area demaniale marittima, occupazione realizzata mediante una condotta di scarico in muratura lunga circa 20 metri, destinata allo scarico a mare delle acque meteoriche. I giudici di merito avevano ritenuto l’occupazione abusiva ma avevano negato, in base allo ius superveniens dell’art. 1, comma 257, l. 296/2006, la debenza dell’indennità così come quantificata dall’amministrazione. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto: (1) il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostenendo che l’organo periferico si era limitato ad accertare l’occupazione e che la riscossione spettava solo all’Agenzia del demanio; (2) la violazione dell’art. 1, comma 257, l. 296/2006, sostenendo che la norma interpretativa non si applicava al caso concreto, perché l’opera non richiedeva titolo edilizio essendo accessoria al fabbricato e, quindi, la fattispecie andava ricondotta alla mera occupazione di bene demaniale con applicazione dell’art. 8 d.l. 400/1993 e della relativa quantificazione maggiorata.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi, perché ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso. Ha rilevato che la sentenza d’appello era stata notificata il 12 febbraio 2018, con scadenza del termine breve il 13 aprile 2018; la prima notifica del ricorso, effettuata il 12 aprile 2018 al domiciliatario, era nulla perché diretta a un soggetto nel frattempo non più abilitato a riceverla; il procedimento notificatorio è stato poi riattivato solo il 21 giugno 2018, ben oltre il termine di 30 giorni ritenuto necessario per la tempestiva rinnovazione in caso di esito negativo non imputabile al notificante. Le successive notifiche non hanno sanato il vizio, e la costituzione del condominio è avvenuta quando il termine di impugnazione era già spirato. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
termine breve di sessanta giorni
il termine breve per ricorrere per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza e, nel caso concreto, era scaduto il 13 aprile 2018
richiamato per il termine di costituzione del controricorrente, calcolato dalla notificazione valida del ricorso
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis.1 c.p.c.
indicano il rito camerale seguito per la decisione
parametro formale per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 65 d.lgs. n. 300 del 1999
invocato dai ricorrenti per sostenere il difetto di legittimazione passiva del Ministero
richiamata dai ricorrenti a sostegno della censura sulla legittimazione passiva
art. 1, comma 257, l. 296/2006
Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400... si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze...
norma interpretativa centrale nel secondo motivo; la corte d'appello l'aveva letta distinguendo tra mera occupazione e occupazione con opere inamovibili, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per l'inammissibilità
richiamato come disciplina originaria degli indennizzi per utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso l'ulteriore contributo unificato per la parte ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento al contributo unificato aggiuntivo
Cass. S.U. 3702/2017
richiamata per affermare la nullità della notifica eseguita presso un domiciliatario ormai privo di ius postulandi
Cass. S.U. 14594/2016
richiamata per il principio della tempestiva riattivazione del processo notificatorio dopo esito negativo non imputabile al notificante
Cass. 19059/2017
richiamata sul medesimo principio di rinnovazione tempestiva della notifica
Cass. 20700/2018
richiamata sul medesimo principio di rinnovazione tempestiva della notifica
Cass. 12577/2020
richiamata sul medesimo principio di rinnovazione tempestiva della notifica
Cass. 10358/2005
richiamata per il principio secondo cui la costituzione tardiva non sana l'inesistenza della notifica ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione
Cass. 620/1996
richiamata sul medesimo principio di sanatoria ex nunc della costituzione tardiva
Cass. 1178/2016
richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato in presenza di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- La notificazione dell’impugnazione eseguita presso un domiciliatario che, al momento della notifica, non è più abilitato a riceverla è nulla, perché diretta a un soggetto privo di ius postulandi.
- Se la notificazione dell’impugnazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento con immediatezza e comunque entro un tempo pari alla metà del termine di impugnazione, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
- La rinnovazione tardiva della notificazione non conserva gli effetti della richiesta originaria e le notifiche successive, se oltre il termine, sono tamquam non essent ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.
- La costituzione in giudizio dell’intimato sana la notificazione inesistente o radicalmente nulla solo ex nunc e non impedisce l’inammissibilità del ricorso se, al momento della costituzione, il termine per impugnare è già spirato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24206/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24207/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24208/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24209/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24210/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24211/2023 del 09/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →