Cassazione Penale, Sentenza n. 19034/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imbrenda aveva chiesto la restituzione di ulteriori beni già sottoposti a sequestro penale e non compresi nella precedente ordinanza di parziale restituzione. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto inapplicabile la richiesta perché la sentenza di merito del 13 ottobre 2021, rimasta irrevocabile, aveva previsto la restituzione di alcuni beni e la vendita con devoluzione del ricavato allo Stato per i beni non richiesti entro tre mesi dal passaggio in giudicato; successivamente con provvedimento del 27 aprile 2022 il giudice dell'esecuzione aveva disposto l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni non reclamati. Imbrenda ha proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l'altro, errata interpretazione del giudicato, violazioni di norme del d.P.R. n. 115/2002 (artt. 149-151), violazioni costituzionali e convenzionali (artt. 2,3,24,25,27,42,111,117 Cost.; art.7 CEDU; art.1 Protocollo add.), omissioni del verbale di sequestro probatorio (art. 262 c.p.p.) e contraddizioni rispetto ad altri provvedimenti di restituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: il giudicato del 13/10/2021 e l'ordinanza del 27/04/2022 fossero chiari e correttamente interpretati; la sentenza di prescrizione non aveva disposto alcuna confisca e non poteva essere intesa come provvedimento ablativo; le carenze formali lamentate rispetto agli artt.150-151 d.P.R. n.115/2002 non comportano nullità del procedimento, secondo consolidata giurisprudenza; le censure sulla legittimità del sequestro sono precluse perché non impugnate nei mezzi e nei tempi previsti (riesame); il precedente provvedimento di restituzione del 26/07/2022, benché contrastante col giudicato, non incide sulla decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione
Le censure costituzionali sollevate (artt. 2, 3, 24, 25, 27, 42, 111, 117) sono state ritenute infondate: non sussiste espropriazione illegittima perché la sentenza non ha disposto confisca e le decisioni esecutive si sono limitate a dare attuazione al giudicato e alle sue prescrizioni temporali.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.7) e Protocollo Addizionale (art.1)
I rilievi di incompatibilità convenzionale sono stati respinti in quanto la situazione non configura una confisca né una violazione dei principi di prevedibilità/ ragionevolezza nella misura contestata.
La sentenza di merito ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ex art. 648; da ciò non deriva automatica confisca né potestà ablativa oltre quanto espressamente disposto nella sentenza stessa.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (artt. 149, 150, 151, 152)
Le norme sul procedimento di restituzione e vendita dei beni sequestrati (artt. 149-152) sono state applicate/interpretate nel senso che la disciplina sulla vendita e devoluzione è operativa quando non vi sia un diverso e specifico ordine nella sentenza irrevocabile; le irregolarità formali previste dall'art. 150 non comportano automaticamente nullità dell'intero procedimento secondo la giurisprudenza di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 262
Eventuali carenze nel verbale di sequestro probatorio (art. 262) avrebbero dovuto essere dedotte con i mezzi processuali adeguati (ad es. riesame) e non possono essere oggetto di rilievo tardivo nell'opposizione alla restituzione.
Codice di procedura penale, art. 263, comma 5
In tema di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione, il giudice per le indagini preliminari è limitato nel sindacare la legittimità del provvedimento genetico e può intervenire solo su esigenze di mantenimento del vincolo; tali questioni non potevano essere riesaminate nella sede in cui non erano state tempestivamente proposte.
Massime di principio
- Se una sentenza di merito irrevocabile disciplina la restituzione o la vendita dei beni sequestrati con termine perentorio per la richiesta, le istanze tardive sono in genere inammissibili: il giudice dell'esecuzione interpreta e attua il giudicato nei limiti da esso fissati.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non equivale automaticamente a un provvedimento confiscatorio; non si può dedurre una confisca 'silente' se la sentenza non la dispone espressamente.
- Le omissioni o irregolarità formali relative alle comunicazioni previste dal d.P.R. n.115/2002 (art.150 e ss.) non producono automaticamente la nullità dell'intero procedimento: tali vizi devono essere valutati in luce della giurisprudenza che ne limita la rilevanza, soprattutto se il ricorrente non li ha impugnati nei termini.
- I vizi relativi alla legittimità del provvedimento di sequestro (es. contenuto del verbale probatorio) devono essere contestati tempestivamente con i mezzi idonei (riesame o impugnazioni previste); se non sono stati dedotti nei termini, sono preclusi in sede successiva.
- Provvedimenti esecutivi contrastanti con il giudicato (ad es. restituzioni disposte in violazione di termini perentori) non incidono automaticamente sul giudicato già formato e non possono essere usati per rinnovare richieste decorse.
- In cassazione, ricorsi manifestamente infondati o proposti in modo irrituale possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni verso la Cassa delle ammende.
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