Cassazione Civile, Ordinanza n. 27406/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite origina da un precedente giudizio promosso da alcuni lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il pagamento di un’ora di straordinario diurno per ogni settimana di lavoro, dal 2008 all’aprile 2017, quale quantificazione equitativa del danno derivante dall’inadempimento dell’obbligo di manutenzione del dispositivo di protezione individuale (tuta ad alta visibilità) che i lavoratori lavavano a proprie spese e con proprio tempo. Ottenuti i decreti ingiuntivi, la società propose opposizione, poi respinta dal Tribunale e quindi dall’appello. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo, violazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto nuovo/tardivo il motivo di gravame con cui erano stati contestati i valori stipendiali utilizzati nei conteggi monitori, in particolare la corrispondenza tra la retribuzione dell’ora di straordinario e quella prevista dal CCNL e, soprattutto, la verifica che i valori inseriti nei conteggi fossero stati effettivamente ricavati dalle buste paga. La ricorrente lamentava inoltre che fossero state respinte le contestazioni relative alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la censura muoveva da un presupposto erroneo, perché la Corte d’appello non aveva dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello, ma lo aveva esaminato nel merito; dall’altro, che la ricorrente non aveva censurato tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata, essendo quindi precluso l’accoglimento del ricorso. Quanto agli accessori del credito, la Corte ha osservato che la doglianza era comunque inconferente rispetto alle norme processuali invocate e che la motivazione d’appello era sorretta anche dal rilievo che si trattava di credito risarcitorio e non retributivo, sicché la mancata decorrenza degli accessori dalle singole scadenze stipendiali non costituiva errore, soprattutto in difetto di specifica spiegazione contraria. La società è stata condannata alle spese in favore del controricorrente e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto; nessuna statuizione sulle spese nei rapporti con gli altri intimati non costituiti.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso era formalmente incardinato come violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata e, per una parte, risultava inconferente rispetto alle norme processuali invocate.
artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c.
Le norme sul rito del lavoro e sulle preclusioni processuali erano richiamate dalla ricorrente per sostenere la novità/tardività della contestazione, ma la Corte ha escluso che la decisione d’appello si fosse fondata su una mera declaratoria di inammissibilità e ha valorizzato l’esame nel merito e l’assenza di censura di tutte le rationes.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in conseguenza dell’inammissibilità.
Richiamato indirettamente tramite il principio per cui sono oggetto di prova e di verifica solo i fatti costitutivi controversi e contestati; il giudice d’appello ha ritenuto corretta la mancata verifica di fatti non specificamente contestati in primo grado.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, perché l’eventuale accoglimento non potrebbe comunque travolgere le ragioni rimaste non impugnate.
- La deduzione di omessa o erronea declaratoria di novità/tardività di un motivo di appello è infondata se la sentenza di merito ha invece esaminato la doglianza nel merito o ha fondato la decisione anche su argomentazioni autonome.
- Nel rito del lavoro, il giudice deve verificare solo i fatti costitutivi allegati e specificamente contestati; la mancata contestazione tempestiva di un fatto può rendere corretta la sua considerazione come non controverso.
- La censura sugli accessori del credito deve essere coerente con la natura del credito accertato: se il credito è qualificato come risarcitorio, non è di per sé erroneo escludere la decorrenza di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze stipendiali senza specifica dimostrazione del contrario.
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