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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 34439 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia che aveva confermato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006; la ricorrente deduceva, tra vari motivi, che su questioni identiche riguardanti gli stessi immobili si era già formato giudicato favorevole a suo favore per l'anno 2005 (sentenze di merito poi divenute definitive per inammissibilità dei ricorsi comunali e confermate da pronunce di legittimità), nonché errori catastali, inesatta imputazione soggettiva di proprietà, doppia imposizione e mancata applicazione di riduzioni per fabbricati inagibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo (giudicato formatosi sulle sentenze riguardanti l'ICI 2005) ritenendo che il giudicato favorevole alla contribuente esplica efficacia anche sull'annualità 2006 perché si tratta di presupposti oggettivi durevoli e comuni alle annualità (stesse parti, stesso tributo, stessi immobili, medesime questioni di fatto e di diritto). Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario della contribuente annullando gli avvisi di accertamento; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in ordine all'efficacia del giudicato; la Corte però ha ritenuto che il giudicato formatosi per le decisioni di merito favorevoli, pur essendo intervenuto in decisioni di legittimità dichiarative di inammissibilità, abbia efficacia sostanziale sulle questioni durevoli.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nella censura relativa all'efficacia del giudicato; la Corte ha valutato l'identità del rapporto giuridico e la natura durevole dei presupposti impositivi come sufficiente per estendere l'efficacia del giudicato.

  • art. 112 c.p.c.

    citato dalla ricorrente in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ha ritenuto necessario approfondire perché ha deciso il ricorso per vizio di valutazione del giudicato.

  • art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4

    richiamato come mezzo di impugnazione per la lamentata violazione del principio di corrispondenza; la Corte ha ritenuto assorbenti alcune questioni a fronte dell'accoglimento per giudicato.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1

    norma citata in relazione alla riduzione ICI al 50% per fabbricati inagibili: la Corte rileva che la contribuente non aveva dimostrato di aver attivato la procedura prevista (perizia tecnica o dichiarazione sostitutiva) per ottenere l'agevolazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67

    invocato dalla ricorrente per censurare una presunta doppia imposizione; la Corte non ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente dopo aver accertato l'efficacia del giudicato favorevole.

  • Regolamento ICI del Comune di Sondrio, art. 6

    richiamato nelle censure sulla dichiarazione delle aree; la Corte ha valutato che le risultanze catastali e la mancata prova contraria da parte della contribuente sono state correttamente valorizzate dal Comune e dai giudici di merito fino al giudicato.

  • D.M. 12 marzo 1999, punto 9.2

    citato dalla ricorrente per sostenere che la dichiarazione ai fini ICI dovesse essere per partite e non per particelle; la Corte non ha ritenuto decisiva tale questione rispetto all'effetto estensivo del giudicato.

  • Cass. SU 13916/06 e successive pronunce (es. Cass. 4832/15; 6953/15; 20257/15)

    orientamento di legittimità applicato: il giudicato tributario esterno può produrre effetti vincolanti su annualità diverse quando le questioni accertate riguardino fatti o qualificazioni giuridiche di carattere durevole o pluriennale; quindi la decisione di merito divenuta definitiva su questioni catastali e di qualificazione giuridica ostacola il riesame delle stesse questioni in cause successive che riguardino gli stessi presupposti.

Massime di principio

  • Il giudicato tributario favorevole al contribuente può estendersi ad annualità successive quando le questioni oggettive o di qualificazione giuridica (es. identificazione catastale, titolarità, qualificazione di area/fabbricato) siano durevoli nel tempo, le parti siano le stesse e il tributo e gli immobili coincidano.
  • Per contrastare avvisi basati sulle risultanze catastali il contribuente ha l'onere di provare l'errore di mappa o la difformità tra dato catastale e situazione di fatto; l'assenza di tale prova rafforza la posizione dell'Amministrazione e del giudice che si fonda sui dati catastali.
  • Le riduzioni/agevolazioni fiscali (es. 50% per inagibilità ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 504/1992) richiedono l'attivazione della procedura prevista (perizia tecnica o dichiarazione sostitutiva); senza tale attivazione la richiesta non è provata.
  • Se esiste una pronuncia definitiva che ha accertato presupposti impositivi permanenti, il contribuente deve tempestivamente eccepire il giudicato in sede di impugnazione; il giudice d'appello che ometta di valutarlo può vedere la sua decisione cassata.
  • Questioni relative alla imputazione soggettiva della proprietà (es. eredità non accettata, usucapione non formalizzata) devono essere provate dalla parte che le allega; l'assenza di prova determina l'inaffidabilità della relativa eccezione.

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