Cassazione Civile, Ordinanza n. 14390/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di revocatoria fallimentare promossa dalla curatela nei confronti di una banca per ottenere la declaratoria di inefficacia di numerose rimesse effettuate in favore dell'istituto di credito in esecuzione di un mandato in rem propriam e di altri pagamenti avvenuti nel periodo sospetto. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva dichiarato inefficaci ulteriori rimesse sia ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, l.fall., sia ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l.fall. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione del giudicato interno sul carattere solutorio delle rimesse; errata qualificazione delle rimesse eseguite in esecuzione del mandato in rem propriam come pagamenti solutori; erronea qualificazione dei mandati in rem propriam come mezzi anormali di pagamento e conseguente riparto dell'onere della prova e ampliamento del periodo sospetto; mancata previa revoca del negozio genetico (cessioni di portafogli e mandati all'incasso) prima della revoca delle rimesse; erronea valutazione della prova dell'inscientia decoctionis, con riferimento al bilancio e agli ammortamenti delle immobilizzazioni; omesso esame della relazione sulla gestione allegata al bilancio. La curatela ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che, una volta operante la presunzione di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, l.fall. per i pagamenti anormali e mancata prova contraria da parte della banca, la conoscenza dello stato di insolvenza dovesse ritenersi accertata anche per i pagamenti revocabili ai sensi del secondo comma della stessa norma, se collocati nel medesimo arco temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della banca e ha accolto il ricorso incidentale della curatela. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi della banca perché in gran parte preclusi dal giudicato interno oppure diretti a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito. In particolare ha confermato che il carattere solutorio delle rimesse eseguite in esecuzione del mandato in rem propriam era già coperto da giudicato e che non potevano essere rimesse in discussione né la natura anormale dei pagamenti né la prova dell'inscientia decoctionis. Ha invece accolto il ricorso incidentale, affermando che, in materia di revocatoria fallimentare, una volta accertati pagamenti con mezzi anormali ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, l.fall., e non dimostrata la mancata conoscenza dello stato d'insolvenza, tale conoscenza deve considerarsi accertata anche per i pagamenti revocabili ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, se ricompresi nello stesso arco temporale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese, con applicazione del principio sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, primo comma, n. 2, l.fall.
atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento
istituzionalizza il rilievo del pagamento con mezzi anormali e, salvo prova contraria dell'inscientia decoctionis, consente di desumere la conoscenza dello stato d'insolvenza; una volta accertata tale circostanza, l'effetto si estende anche ai pagamenti dello stesso arco temporale rilevanti ai sensi del secondo comma.
art. 67, secondo comma, l.fall.
i pagamenti normalI, se ricadenti nello stesso arco temporale e in presenza di scientia decoctionis già accertata per i pagamenti anormali, possono essere travolti secondo il principio affermato dalla Corte di rinvio.
viene richiamato per distinguere la presunzione semplice, fondata su un fatto certo da cui risalire al fatto da provare, dalla presunzione legale.
la presunzione legale iuris tantum dispensa dalla prova del fatto presunto, ma, una volta operante, trasferisce l'onere della prova contraria a chi ne subisce gli effetti.
viene richiamato nel ricorso incidentale per sostenere il riparto dell'onere della prova in tema di inscientia/scientia decoctionis.
il motivo di ricorso per cassazione può investire solo un fatto storico decisivo omesso, non la mera valutazione delle prove o degli elementi istruttori.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare, il pagamento effettuato con mezzi anormali integra una circostanza legalmente significativa dalla quale, in mancanza di prova contraria del creditore, può desumersi la conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore.
- Quando il giudice di merito abbia accertato in concreto la scientia decoctionis in relazione a pagamenti anormali ricompresi in un determinato arco temporale, tale accertamento può estendersi anche ad altri pagamenti dello stesso periodo revocabili ai sensi della medesima disposizione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione questioni coperte da giudicato interno né per censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della selezione o lettura delle risultanze probatorie.
- La presunzione legale iuris tantum, una volta operante, trasferisce alla parte contro cui depone l'onere della prova contraria, con effetti analoghi, quanto alla distribuzione dell'onere, alla presunzione semplice già formata.
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