Cassazione Civile, Ordinanza n. 08760/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Le ricorrenti avevano stipulato due distinti contratti preliminari di compravendita e, facendo valere la clausola compromissoria, avevano promosso arbitrato chiedendo l’esecuzione in forma specifica dei preliminari ex art. 2932 c.c. La controparte si era opposta e aveva domandato, in via riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento dei preliminari e la condanna al pagamento delle penali pattuite. L’arbitro unico aveva dichiarato improcedibile una domanda, non compromessa in arbitri l’altra, risolto entrambi i preliminari e condannato le attrici al pagamento delle penali. La Corte d’appello di Bari aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni del lodo perché formulate con un unico motivo cumulativo, generico e non specifico rispetto alle ipotesi tassative di nullità ex art. 829 c.p.c. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, da un lato violazione di varie norme codicistiche e processuali e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente trascurato il contenuto dell’atto di impugnazione; dall’altro hanno reiterato l’asserita nullità/inesistenza del lodo per violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale, lamentando mancata concessione di termini per precisazione delle conclusioni e memorie difensive.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale sia a critica limitata e richieda motivi specifici e corrispondenti alle ipotesi tipizzate dall’art. 829 c.p.c. Ha inoltre affermato che il ricorso per cassazione contro la sentenza che decide sull’impugnazione del lodo può denunciare solo vizi propri di quella sentenza, non vizi del lodo, e che i motivi delle ricorrenti erano confusi, cumulativi e privi di adeguato sviluppo argomentativo. È stata quindi confermata la declaratoria di inammissibilità emessa dalla Corte d’appello, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica dei preliminari
l’impugnazione del lodo è giudizio a critica limitata, proponibile solo per nullità tipizzate e con motivi specifici
richiamato nel motivo delle ricorrenti come norma asseritamente violata nella formazione del lodo
richiamati come parametri formali della dedotta nullità del lodo
artt. 281-quater e 281-quinquies c.p.c.
richiamati dalle ricorrenti per sostenere violazioni del contraddittorio e del rito
viene ribadito che i motivi ex n. 3 e n. 5 devono essere specificamente articolati; il n. 5 riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo
la deduzione del vizio di violazione di legge richiede specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti
richiamato nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale è un rimedio a critica vincolata: il motivo deve essere specifico e deve ricondursi chiaramente a una delle ipotesi tassative di nullità previste dall’art. 829 c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo, il controllo della Corte riguarda solo i vizi propri della sentenza impugnata, non la diretta revisione dei vizi del lodo.
- È inammissibile un motivo che cumuli in modo indistinto censure eterogenee, come violazione di legge, vizi motivazionali e richiami a diverse norme, quando non consenta di distinguere con chiarezza il singolo parametro normativo violato.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo; non è configurabile per il solo mancato esame di questioni, argomentazioni o deduzioni difensive.
- La deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere accompagnata da argomentazioni puntuali che spieghino in che modo la decisione impugnata contrasti con la norma o con il suo consolidato significato giurisprudenziale.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale la fase rescindente precede quella eventualmente rescissoria: il riesame del merito è possibile solo dopo l’eventuale accertamento di una nullità tipizzata.
- La corte d’appello non è tenuta a ricostruire d’ufficio i motivi di nullità del lodo quando la parte li abbia formulati in modo generico o cumulativo, poiché ciò spetta all’impugnante.
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