Cassazione Civile, Ordinanza n. 19976/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 13 novembre 2009 con cui la società si obbligava a installare nell'esercizio commerciale della controparte quattro apparecchi di intrattenimento a premi, curarne manutenzione e verifiche, e versare le imposte, mentre la controparte si impegnava a non spostarli e a non installarne altri similari; gli incassi erano da dividersi al 50% e la società aveva versato un bonus di euro 4.000. La società ha poi agito per la risoluzione del contratto per inadempimento della titolare dell'esercizio, sostenendo che, in vista della cessione del locale a terzi, la cedente e la cessionaria avevano pattuito di non far subentrare quest'ultima nei contratti preesistenti, incluso quello con la società, costringendo quindi la società a ritirare le apparecchiature e a promuovere la causa, con richiesta di restituzione del bonus, rimborso spese e risarcimento danni. La convenuta ha resistito e proposto riconvenzionale, sostenendo che il proprio obbligo consisteva solo nel comunicare il contratto alla cessionaria e che tale obbligo era stato adempiuto prima della cessione; ha inoltre dedotto l'inadempimento della società per avere consegnato tre apparecchi invece di quattro, con conseguente perdita di guadagno. Il Tribunale ha accolto sia la domanda principale sia la riconvenzionale, condannando ciascuna parte verso l'altra e compensando i crediti; la Corte d'appello ha confermato nel merito, limitandosi a rideterminare e compensare in parte le spese. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la clausola contrattuale, attribuendole un obbligo ulteriore rispetto alla mera comunicazione scritta ai propri aventi causa dell'esistenza del contratto, e avesse fatto indebito riferimento alla corrispondenza successiva per desumere una volontà non comune delle parti. La Corte ha però rilevato in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nei termini, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, osservando anche che il ricorso non risultava notificato entro 60 giorni dalla pubblicazione; ha aggiunto, per completezza, che il motivo sarebbe comunque inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. e perché si risolveva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto, senza dimostrare la violazione dei canoni ermeneutici invocati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha anche osservato, ad abundantiam, che sarebbe stato comunque inammissibile: il motivo non rispettava l'onere di specifica indicazione/localizzazione dei documenti su cui si fondava e si limitava a proporre una diversa lettura del contratto, senza evidenziare una reale violazione dei criteri di interpretazione contrattuale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione nei termini comporta improcedibilità del ricorso.
Il motivo è inammissibile se non indica specificamente la localizzazione processuale dei documenti su cui si fonda.
Il ricorso denunciava violazione o falsa applicazione di legge in tema di interpretazione del contratto.
Nel contratto deve ricercarsi la comune intenzione delle parti, non la volontà di uno solo dei contraenti.
L'interpretazione deve essere condotta secondo buona fede, valorizzando il significato obiettivo delle espressioni e il ragionevole affidamento delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando non sia depositata, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, salvo che tale documentazione risulti prodotta validamente da altra parte.
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali non è ammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del testo negoziale, senza evidenziare in modo puntuale in che cosa il giudice di merito abbia concretamente violato gli artt. 1362 e seguenti c.c.
- Chi deduce in cassazione vizi di interpretazione del contratto deve indicare specificamente i documenti rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- L'interpretazione contrattuale va verificata alla luce della comune intenzione delle parti e del canone di buona fede, ma la lettura del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se manifestamente incoerente o frutto di violazione dei criteri legali, non quando sia semplicemente una delle letture plausibili del testo.
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