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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31641/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha ribadito la responsabilità già affermata nei gradi di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, contestato per un fatto commesso il 29 settembre 2018. I motivi di ricorso erano quattro: 1) dedotta inesistenza della prova dello stato di ebbrezza per asserita inaffidabilità dell'etilometro; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 3) erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate tutte le doglianze: il primo motivo perché l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e l'imputato non aveva allegato specifici vizi dello strumento o dei relativi controlli; il secondo perché, applicando la disciplina sulla sospensione della prescrizione prevista dalla legge Orlando e richiamando le Sezioni Unite, al momento della sentenza d'appello il termine non era ancora decorso; il terzo perché l'esclusione della particolare tenuità del fatto era sorretta da adeguata valutazione del disvalore della condotta; il quarto perché il diniego delle attenuanti generiche era motivato con riferimento ai precedenti penali e alla gravità del fatto, e comunque non è consentita in cassazione una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada

    Norma incriminatrice contestata per la guida con tasso alcolemico superiore alla soglia prevista; la sentenza conferma che l'accertamento positivo con etilometro costituisce prova dello stato di ebbrezza salvo specifiche allegazioni difensive di invalidità.

  • art. 2-sexies cod. strada

    Richiamato nel capo d'imputazione insieme all'art. 186, comma 2, lett. b), quale disposizione collegata alla fattispecie contestata.

  • art. 159 c.p.

    La sospensione del corso della prescrizione prevista dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione fondata sul disvalore oggettivo della condotta e sulle risultanze istruttorie.

  • art. 133 c.p.

    Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice valorizzi anche uno solo degli elementi previsti dalla norma, se ritenuto prevalente.

  • art. 544 c.p.p.

    Indicato quale termine di riferimento per il calcolo della sospensione della prescrizione nei passaggi tra primo e secondo grado secondo la disciplina richiamata.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La c.d. legge Orlando è applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e introduce periodi di sospensione del corso della prescrizione.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)

    La disciplina successiva non ha escluso l'applicabilità della sospensione della prescrizione ai reati commessi nel periodo transitorio indicato.

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; spetta alla difesa allegare e dimostrare specifici vizi o errori dello strumento, dell'omologazione o dei controlli prescritti dalla legge per poter contestare l'accertamento.
  • La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con conseguente necessità di computare tali periodi nel calcolo del termine prescrizionale.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice valorizzi in modo non illogico il disvalore oggettivo della condotta e gli elementi emersi nel processo; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito può fondare la decisione anche su uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente; in cassazione non è consentita una nuova rivalutazione del trattamento sanzionatorio se la motivazione non sia arbitraria o illogica.
  • Le censure che mirano a una rivalutazione del merito probatorio o della congruità della pena sono inammissibili in sede di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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