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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9620/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La MPM SRL impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che l'aveva ritenuta, unitamente al geometra Claudio Paiola, responsabile ai sensi dell'art.1669 c.c. per infiltrazioni nel piano interrato del Condominio 'I Casolari'. La ricorrente contestava: la qualificazione di MPM come costruttore-venditore (sostenendo che le dichiarazioni nei contratti avevano natura fiscale e non provavano poteri direttivi), la valutazione probatoria della Corte d'appello, la qualificazione dei vizi sotto l'art.1669 (anziché garanzia per vizi ex art.1490), l'esclusione della causa di forza maggiore per eventi meteorologici, la prescrizione dell'azione di regresso verso Fedrigoli Costruzioni S.p.A. e l'erronea condanna alle spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la qualificazione della MPM come costruttore-venditore sulla base di atti di compravendita, della progettazione e della nomina del direttore dei lavori, e che le carenze tecniche (assenza relazione geotecnica preliminare, assenza progetto idraulico, quota di realizzo inadeguata) emerse dalla CTU giustificavano l'applicazione dell'art.1669 c.c. per vizi gravi. Ha inoltre ritenuto corretto il rigetto della responsabilità della Fedrigoli per prescrizione dell'azione di garanzia nei suoi confronti (la chiamata in causa con decreto autorizzatorio non interrompe la prescrizione ai sensi dell'art.2943 c.c.), e ha escluso che gli eventi atmosferici fossero qualificabili come eccezionali tali da escludere la responsabilità. Le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla qualificazione giuridica della domanda sono state ritenute questioni di fatto riservate al giudice del merito e non riconsiderabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    Applicabile ai gravi difetti di costruzione che incidono sulla funzionalità dell'opera, come le infiltrazioni, e giustifica la responsabilità del costruttore-venditore e la solidarietà con il progettista/direttore lavori se i loro inadempimenti hanno concorso a produrre il danno.

  • art. 1490 c.c.

    Rilevato come norma alternativa (garanzia per vizi) ma la Corte ha ritenuto più adeguata l'applicazione dell'art.1669 per i vizi gravi che compromettono la funzionalità dell'opera.

  • art. 2055 c.c.

    Fondamento del principio che consente di riconoscere responsabilità concorrente e solidarietà tra soggetti i cui inadempimenti hanno concorso a causare il danno, estendendo il principio anche al rapporto con il costruttore-venditore.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la valutazione delle prove: il sindacato in Cassazione non può rimettere in discussione la libera valutazione probatoria del giudice del merito se adeguatamente motivata.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito; eventuali doglianze in Cassazione sono ammissibili solo nei limiti stretti previsti dalla legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti purché non muti il petitum e la causa petendi; non si configura extrapetizione se la domanda resta la stessa nei fatti.

  • art. 1310 c.c.

    Richiamato nel contesto della sospensione/interruzione della prescrizione tra debitori solidali: l'interruzione compiuta dal creditore verso un obbligato vale anche verso gli altri solo se esiste solidarietà tra debitori.

  • art. 2943 c.c.

    Gli atti interruttivi della prescrizione sono tassativi; il decreto autorizzatorio di chiamata in causa del terzo non rientra tra gli atti interruttivi validi.

  • art. 92 c.p.c.

    Principio generale sulle spese di lite: la Corte d'appello ha esercitato la discrezionalità regolando le spese secondo la soccombenza; il sindacato in Cassazione è limitato.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che elenca i vizi impugnabili in Cassazione; la Corte ha esaminato i motivi alla luce delle limitazioni proprie del giudizio di legittimità.

  • art. 13 DPR 115/2002

    Rilevato in ordine al contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di infiltrazioni e difetti che compromettono la funzionalità dell'opera, è applicabile l'art.1669 c.c.: tali vizi sono qualificabili come 'gravi' quando richiedono interventi per ripristinare la funzionalità e il godimento dell'immobile.
  • La qualifica di 'costruttore-venditore' può essere desunta da elementi documentali e fattuali (contratti, progettazione, nomina direttore lavori, dichiarazioni) anche se la parte sostiene che tali atti avessero natura fiscale; la valutazione è rimessa al giudice di merito.
  • La responsabilità può essere concorrente e solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori quando i loro inadempimenti hanno contribuito causalmente al danno, ai sensi del principio di cui all'art.2055 c.c.
  • La quantificazione della gravità del vizio e la valutazione probatoria sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito: in sede di Cassazione è difficile ottenere la riforma se la motivazione è adeguata.
  • Gli atti che interrompono la prescrizione sono tassativi: la chiamata in causa di un terzo tramite decreto autorizzatorio non interrompe la prescrizione nei confronti di quel terzo salvo che ricorrano i presupposti di solidarietà e degli atti interruttivi previsti dalla legge.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti allegati senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché non cambi il petitum e la causa petendi.
  • In tema di spese processuali, il principio della soccombenza rimane discrizionabile dal giudice di merito; in cassazione il sindacato su tale scelta è limitato.

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