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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9638/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto opposizione all'esecuzione (precetto di rilascio) promossa da Mafalda COS S.r.l., sostenendo di essere effettivi proprietari dell'immobile conteso per acquisto (atto del 1981) e/o per usucapione in virtù del possesso esercitato prima dai coniugi Paolo Desario e Rosa Pasculli e poi dai figli/eredi; chiedevano quindi di impedire il rilascio dell'immobile trasferito nella procedura fallimentare della CEB Immobiliare S.r.l.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: mancanza di prova della qualità di eredi di Paolo Desario (i ricorrenti hanno prodotto solo il certificato di morte, insufficiente per provare la successione), esposizione dei fatti carente e non conforme all'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. circa la posizione derivante da Rosa Pasculli, e mancata individuazione/convocazione di tutti i soggetti necessari al giudizio (es. altri figli/eredi e alcuni opponenti intervenuti nel merito ma non evocati in cassazione). Perciò non è stato possibile sanare il contraddittorio né integrare il difetto di legittimazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio (liquidate in favore dei controricorrenti in complessivi € 6.300,00 oltre € 200,00 per esborsi ciascuno) e si dà atto degli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002 (come modificato).

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione (precetto). La Corte ricorda che l'opposizione per rilascio deve essere proposta da chi abbia legittimazione e che è necessario che tutti i soggetti che rivendicano diritti sull'immobile siano partecipi del giudizio.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiede che il ricorso per cassazione contenga l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti rilevanti; la Corte ha ritenuto la narrativa dei ricorrenti insufficiente rispetto alla successione e ai rapporti familiari dedotti.

  • art. 372 c.p.c.

    Indica le produzioni documentali ammesse; la Corte ha richiamato l'onere probatorio dell'erede che impugna in cassazione di dimostrare il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede mediante documenti consentiti dall'art. 372 c.p.c.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata nel contesto della memoria depositata dai ricorrenti; non incide sul merito della decisione di inammissibilità ma attesta l'uso degli strumenti processuali consentiti in cassazione.

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228)

    art. 13, comma 1‑quater, DPR n. 115/2002

    Norma collegata agli adempimenti amministrativi/contributivi in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ne dà atto ai fini del versamento dovuto dai ricorrenti.

Massime di principio

  • In opposizione a precetto di rilascio e in azione di rivendica devono essere parte e notificati tutti i soggetti che assumono diritti di proprietà, possesso o detenzione dell'immobile; l'assenza di tali soggetti può rendere inammissibile l'impugnazione in cassazione.
  • Chi impugna in cassazione nella qualità di erede deve provare il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede mediante documenti ammessi (art. 372 c.p.c.); il mero certificato di morte è insufficiente se non accompagnato da prove della successione.
  • La descrizione dei fatti nel ricorso per cassazione deve essere completa e precisa (art. 366 c.p.c.); allegazioni generiche o contraddittorie relative a chi siano i figli/eredi o al possesso/usucapione possono determinare l'inammissibilità.
  • Se in sede di merito è stata sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva di alcuni opponenti, occorre che il ricorso chiarisca la decisione su tale eccezione o dimostri la sanatoria; altrimenti la questione è rilevabile d'ufficio e preclude l'impugnazione.
  • Non notificare il ricorso per cassazione a persone che sono state parti necessarie nel giudizio di merito (es. altri figli/eredi) può impedire l'integrazione del contraddittorio e portare al rigetto o all'inammissibilità.
  • È importante documentare fin dall'inizio (nel merito e nella fase di cassazione) la titolarità dei diritti immobiliari contestati (atto di acquisto, visure, sentenze favorevoli, atti di successione) per evitare deficit probatori che la corte non può sanare d'ufficio.

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