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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9627/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La notaia Lorusso era stata deferita per plurimi addebiti disciplinari (presunta violazione del dovere di imparzialità, apertura di ufficio secondario, comportamenti frettolosi o compiacenti, compromissione del decoro e uso di locali inidonei). La COREDI l'aveva assolta da tutti gli addebiti; il Consiglio Notarile di Bari aveva proposto reclamo. La Corte d'Appello di Bari, con ordinanza del 09/10/2019, aveva confermato l'assoluzione su alcuni capi ma aveva ritenuto violato l'art.147 comma 1 lett. a) l. not. per due singoli fatti ritenuti di "intrinseca gravità": (1) redazione di una delibera di aumento di capitale senza attestazione del versamento; (2) stipula, da parte del Rettore del Politecnico, di acquisto quote societarie senza delibera del CdA. Lorusso impugnava in Cassazione, denunciando tra l'altro errore di sussunzione, carenza di motivazione, omesso esame di fatti rilevanti (annotazioni nella delibera), mancata valutazione delle attenuanti e dell'oblazione e violazione dei principi di proporzionalità della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso (errata sussunzione e motivazione della Corte d'Appello in ordine alla ritenuta "intrinseca gravità" delle condotte ai fini dell'art.147 lett. a) l. n.89/1913), ritenendo la motivazione della Corte territoriale carente e priva di adeguata argomentazione (in particolare l'uso del punto di vista dei "potenziali utenti" è risultato insufficiente). Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione per il nuovo esame del capo contestato e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 147 L. n. 89/1913 (legge notarile)

    È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato.

    La Corte la interpreta come clausola generale di chiusura: applicabile anche a comportamenti non tipizzati ma che ledono decoro e prestigio, tuttavia la sussunzione del fatto nella clausola richiede motivazione specifica e ragionevole; non basta una valutazione generica o riferita al solo 'punto di vista dei potenziali utenti'.

  • art. 2481-bis c.c.

    Richiamato con riferimento agli obblighi di attestazione/versamento in sede di aumento di capitale; la Corte segnala che l'assenza di una attestazione non vale automaticamente a dimostrare decettività o lesione dell'immagine della categoria senza adeguata prova e motivazione.

  • art. 12 R.D. n. 1592/1933

    Usato per chiarire che il Rettore è legale rappresentante dell'università: questo circoscrive l'accusa che il Rettore fosse un 'falsus procurator' e attenua l'argomentazione secondo cui l'atto del Rettore avrebbe di per sé arrecato grave danno di immagine all'ente pubblico.

  • art. 2 L. n. 240/2010

    Richiamato per lo stesso principio di legittimazione del Rettore come rappresentante legale dell'ateneo, utile a verificare la fondatezza dell'accusa circa l'assenza di poteri rappresentativi.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato in connessione al tema del falsus procurator: la Corte sottolinea che eventuali rimedi per la falsa rappresentanza (art.1398) sono azionabili dal rappresentato e non dal terzo, con conseguenze sulla valutazione dell'offesa all'immagine pubblica.

  • art. 141 L. n. 89/1913 (legge notarile)

    Riferito in relazione all'oblazione e alla collaborazione della notaia; la Corte osserva che circostanze tali dovrebbero essere valutate dall'organo disciplinare nella determinazione della sanzione, e la loro mancata considerazione può essere rilevante.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato con riferimento al requisito costituzionale della motivazione: la decisione disciplinare deve contenere una motivazione sufficiente e specifica; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse insufficiente su punti decisivi.

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento delle doglianze in Cassazione (n.3 e n.4): la Corte di legittimità ha effettuato il controllo sugli errori di sussunzione e sulla carenza motivazionale, accogliendo il motivo rilevante.

Massime di principio

  • L'art.147 lett. a) l. not. è una clausola generale: la sua applicazione richiede una motivazione concreta che dimostri l'"intrinseca gravità" della condotta; non è sufficiente includere nel perimetro sanzionatorio errori sporadici o imprecisioni formali.
  • Le valutazioni disciplinari devono basarsi su argomentazioni specifiche e non su riferimenti generici al sentimento dei "potenziali utenti": il giudice disciplinare deve esplicitare in che modo la condotta ha effettivamente leso il decoro o il prestigio della categoria.
  • Quando l'atto è compiuto da un rappresentante pubblico (es. Rettore), occorre verificare preliminarmente la sua qualità di legale rappresentante: l'assenza di una delibera interna non equivale automaticamente a una condotta idonea a ledere il decoro notarile.
  • La semplice mancanza di una attestazione (es. ai sensi dell'art.2481-bis c.c.) non prova di per sé un comportamento deontologicamente grave; è necessario valutare il contesto e l'effettiva possibilità di inganno per i terzi.
  • Gli elementi attenuanti (oblazione, collaborazione all'istruttoria, comportamento riparatorio) devono essere considerati e motivati nel giudizio di sanzione e possono influire sulla proporzionalità della pena disciplinare.
  • In sede di revisione (Cassazione) è possibile ottenere l'annullamento per vizio di motivazione o per errata sussunzione: i giudici di merito devono pertanto esporre un percorso logico-giuridico che giustifichi la ricaduta del fatto nella clausola generale.

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