Cassazione Civile, Sentenza n. 9628/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera n. 2/2016 del Consiglio di Disciplina Nazionale (C D N) che disponeva la sospensione del procedimento disciplinare e dell'efficacia della sanzione in attesa dell'esito di un procedimento penale connesso; il ricorrente contestava numerosi vizi procedurali e di legittimazione (difetto di legittimazione passiva del CNG/CDN e dell'Ordine regionale, incompetenza, nullità del decreto del Tribunale, mancata notifica delle delibere OR Sicilia nn. 312/2014 e 206/2015, violazione del principio "ne bis in idem", illegittimità della composizione dei collegi geologi ai sensi dell'art.6 comma 6 L. 339/90, violazioni del rito camerale e della forma del provvedimento, e oneri contributivi correlati), chiedendo l'annullamento/riforma della delibera n. 2/2016 e degli atti presupposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto i primi motivi infondati o inammissibili: la forma camerale del provvedimento (sentenza resa dopo camera di consiglio) non comporta nullità se è rispettato il contraddittorio; la richiesta di raddoppio del contributo unificato sollevata dal ricorrente non è questione di competenza della giurisdizione civile (va accertata dal giudice tributario) e, comunque, la Corte ha rilevato l'assenza di interesse rispetto ad alcune doglianze; la delibera n. 2/2016 è stata qualificata come atto endoprocedimentale non decisorio e quindi non idoneo a ledere diritti soggettivi perfetti, con conseguente carenza di interesse ad impugnare; molte censure risultano mescolate o prive di specificità (inammissibilità per difetto di chiarezza o per sovrapposizione di mezzi), o assorbite in ragione di altre decisioni. In conclusione il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e viene dato atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
Legge 12 novembre 1990, n. 339, art. 6 (commi rilevanti)
Stabilisce il rito speciale per il sindacato sui provvedimenti disciplinari dei geologi: la Corte ha ritenuto che il procedimento in camera di consiglio, sentito il PM e l'interessato, sia conforme alla norma e che la forma del provvedimento (sentenza anziché decreto) non determini nullità quando non è pregiudicato il contraddittorio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 10, art. 13 comma 1-quater e 1-bis)
Regolamenta il contributo unificato: la Corte ha affermato che l'accertamento dell'obbligo tributario relativo al raddoppio del contributo non rientra nella cognizione del giudice civile e che l'eventuale applicazione dell'ulteriore importo è subordinata ai presupposti indicati dal regolamento.
Codice di Procedura Civile (artt. 91, 92, 112, 132, 135, 136, 137, 158, 117, 737, 738, 741 e art. 113 disp. att.)
Numerose norme processuali sono state richiamate: la Corte ha precisato che errori di rito (es. forma del provvedimento) non determinano nullità se non hanno inciso sul contraddittorio o sul diritto di difesa; ha richiamato i limiti dell'ammissibilità del ricorso per cassazione (specificità delle censure ex art.360 c.p.c., divieto di mescolare profili incompatibili).
Codice disciplinare dei Geologi, art. 12
Regola i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare e prevede la sospensione del procedimento disciplinare fino a sentenza penale definitiva: la Corte ha ritenuto legittima la sospensione disposta dal CDN per evitare contrasto tra decisioni penali e disciplinari.
Decisione della Corte Costituzionale n. 83/1998 (richiamata nel ricorso)
La pronuncia è richiamata dal ricorrente a proposito dell'illegittimità dell'art.6 comma 6 L. 339/90; la Corte di Cassazione però ha ritenuto che la questione non determinava, nel caso concreto, la nullità della decisione impugnata né la sua impugnabilità davanti all'A.G.O.
Massime di principio
- Gli atti endoprocedimentali (es. delibera che sospende il procedimento disciplinare in attesa di un processo penale) possono essere qualificati come non decisori e, se non incidono su diritti soggettivi perfetti, la parte può mancare di interesse ad impugnarli davanti al giudice civile.
- La forma del provvedimento (decreto vs sentenza emesso dopo camera di consiglio) non determina automaticamente nullità processuale: è necessario dimostrare un pregiudizio concreto al contraddittorio o al diritto di difesa.
- In caso di richieste relative al contributo unificato (anche per il suo raddoppio), la verifica dell'effettiva obbligazione tributaria è questione di competenza del giudice tributario; la giurisdizione civile può soltanto attestare il presupposto processuale previsto dalla norma.
- Nel ricorso per cassazione è fondamentale circoscrivere e specificare le censure secondo le fattispecie dell'art. 360 c.p.c.: la mescolanza o l'assenza di specificità delle doglianze rende il motivo inammissibile.
- La sospensione del procedimento disciplinare per la pendenza di un procedimento penale collegato è giustificata dall'interesse pubblico a evitare contrasti tra giudicati e decisioni penali e disciplinari; tale sospensione è legittima se prevista dalle norme di settore.
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento disciplinare o dei suoi atti presupposti è necessario dimostrare che l'atto ha effettivamente leso posizioni giuridiche perfette e che vi sia un concreto pregiudizio derivante dal comportamento dell'organo disciplinare.
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