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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9616/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

QBE impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la declaratoria di nullità parziale di una clausola 'claims made' di retroattività biennale inserita nella polizza RC professionale del dott. Latella, ritenendola incompatibile con lo scopo pratico dell'assicurazione e sostituendola - senza però indicare la norma imperativa sostitutiva - con l'estensione della copertura a sinistri riferibili ai dieci anni antecedenti la richiesta risarcitoria. QBE deduceva vizi di motivazione (omessa indicazione dei termini di operatività della polizza), violazione dell'art.1419 c.c. per mancata individuazione della norma imperativa che avrebbe dovuto supplire la clausola nulla, violazione e falsa applicazione di norme sul controllo di meritevolezza e buona fede contrattuale (artt.1175,1375,1322 c.c.), omesso esame di fatto decisivo (la richiesta di retroattività al 15/1/2013 fatta dall'assicurato), e violazione delle norme sulle dichiarazioni precontrattuali (art.1892 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso principale in parte, ha ritenuto fondate le censure relative al mancato rispetto dell'art.1419, secondo comma, c.c.: la Corte d'appello ha dichiarato la nullità parziale della clausola claims-made ma non ha identificato la norma imperativa che poteva sostituirla, limitandosi a trasferire la tutela sul termine prescrizionale decennale; ciò rende la motivazione incompleta e viola la disciplina sulla nullità parziale. Per tali profili la Cassazione ha accolto i primi e il quarto motivo del ricorso di QBE e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello affinché individui la norma sostitutiva o, in mancanza, dichiari la nullità dell'intero contratto. Gli altri motivi di QBE (esame dell'adeguatezza sinallagmatica, omesso esame sul fatto della retroattività e questioni relative alle dichiarazioni precontrattuali) sono stati rigettati o dichiarati inammissibili in quanto ricadenti in accertamenti di merito. Il ricorso incidentale del Latella è stato rigettato. In sede civile il Procuratore Generale aveva chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale, conformemente al esito parziale favorevole a QBE.

Norme richiamate

  • art. 1419 c.c.

    Disciplina la nullità parziale: la sentenza d'appello aveva dichiarato la nullità di una clausola ma non ha individuato la norma imperativa che, ai sensi del secondo comma, supplisce la volontà negoziale nulla; la Cassazione ha ritenuto necessario il puntuale richiamo della norma imperativa o, in mancanza, la nullità del contratto

  • Sezioni Unite, sent. n. 22437/2018

    "Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole 'on claims made basis' ... è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni ... la verifica ... ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c."

    Stabilisce che le polizze claims-made non sono escluse dal controllo, ma vanno valutate alla luce dell'assetto tipico e dei limiti imposti dall'ordinamento (art.1322(1)), con verifica della causa concreta, della fase precontrattuale e dell'attuazione

  • art. 1322 c.c.

    Limiti all'autonomia contrattuale: la verifica delle clausole claims-made deve avvenire ai sensi del comma 1 (rispondenza ai limiti imposti dalla legge/ordinamento) e non mediante il controllo di meritevolezza del comma 2; la Corte d'appello ha applicato tale paradigma ma non ha completato l'operazione richiesta dall'art.1419 c.c.

  • artt. 1917 e 1932 c.c.

    Riferimenti al tipo assicurativo e possibilità di clausole claims-made come deroga convenzionale (art.1932) alla disciplina generale dell'assicurazione dei danni (art.1917)

  • art. 360 c.p.c. (n.3, n.4, n.5)

    Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge, vizi di motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Cassazione ha valutato i motivi alla luce di questi parametri distinguendo profili di diritto da accertamenti di merito

  • art. 1892 c.c.

    Regola le dichiarazioni precontrattuali e la possibilità di annullamento per dichiarazioni inesatte o reticenze rilevanti; QBE invocava questo profilo rispetto alla conoscenza dell'assicurato di circostanze preesistenti, ma la Corte ha ritenuto trattarsi di accertamento di fatto di merito

  • art. 1227 c.c.

    Disciplina il concorso di colpa del creditore nella determinazione del danno: evocata dalla difesa per valutare l'effetto della transazione della New Life con l'Erario, ma la questione è rimessa al giudice di merito

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Principi di buona fede e comportamento diligente nelle obbligazioni e nei negozi; evocati nella contestazione dell'adeguatezza sinallagmatica e del bilanciamento fra rischio e premio

  • art. 148 TUIR e art. 4 d.P.R. 633/1972

    Norme tributarie richiamate nel merito per le contestazioni sull'applicazione del regime fiscale agevolato alla società sportiva, questioni che la Cassazione ha ritenuto di merito

  • art. 1917 c.c. (tipo assicurazione)

    Richiamato nel contesto della distinzione tra assicurazione sulla responsabilità e assicurazione contro i danni e nella verifica dell'inquadramento della polizza claims-made

Massime di principio

  • Le clausole 'claims made' vanno valutate secondo l'art.1322 c.c. (comma 1): il giudice verifica la rispondenza del regolamento contrattuale ai limiti imposti dall'ordinamento (inclusi interessi pubblici e di parte debole), non mediante un generico controllo di meritevolezza.
  • Se il giudice dichiara la nullità parziale di una clausola contrattuale deve espressamente individuare la norma imperativa che la sostituisce ex art.1419, secondo comma, c.c.; l'omissione di tale indicazione comporta vizio di motivazione e può portare alla necessità di dichiarare la nullità dell'intero contratto.
  • La mera richiesta contrattuale dell'assicurato (es. fissazione della retroattività) non autorizza il giudice a trascurare la valutazione oggettiva dell'adeguatezza dell'assetto negoziale rispetto allo scopo pratico dell'assicurazione; l'autonomia delle parti non prevale se la clausola rende inefficace la tutela prevista dal tipo contrattuale.
  • Questioni inerenti a fatti decisivi (conoscenza di circostanze rilevanti, obblighi informativi, elementi probatori specifici) rientrano nella sfera del giudice di merito: la Cassazione non risolve accertamenti fattuali ma verifica la corretta applicazione del diritto e la completezza della motivazione.
  • Le contestazioni sull'operatività della garanzia (ambito temporale, retroattività, franchigie, massimali, obblighi di manleva) richiedono che la sentenza indichi chiaramente l'effetto pratico sul rapporto assicurativo, compresa l'eventuale estensione della manleva per le spese processuali, per evitare incertezze sull'ambito della copertura.

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