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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9643/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune ha proposto opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate ricondotte a crediti del Consorzio; deduceva l'impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 159 d.lgs. 267/2000 (TUEL) e dell'art. 15, comma 3, del d.l. 90/2008 per vincoli di destinazione, contestava la qualificazione giuridica del Consorzio (natura di ente pubblico/ente pubblico economico) e lamentava la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 (convertito), nonché profili connessi all'art. 81 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato il principio consolidato per cui il terzo pignorato (qui il Comune) non è legittimato a far valere, nell'espropriazione di crediti, l'impignorabilità riconducibile a vincoli di destinazione o questioni inerenti il diritto del creditore a eseguire: tali profili attengono al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato e spettano esclusivamente al debitore (che può agire con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c.). Ha inoltre richiamato che la dichiarazione positiva del terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. non viene affectata dall'esistenza di vincoli di destinazione. Ha rilevato carenze espositive del ricorso (incertezza sulla posizione dell'altro terzo pignorato, Banco di Napoli) e in ogni caso ha ritenuto manifestamente infondati i motivi. Condanna il Comune alle spese di cassazione a favore dei creditori intervenuti (liquidate in €6.000,00 più €200,00) e dichiara compensate le spese tra Comune e Consorzio; segnala l'applicazione dell'art. 13 co.1-quater del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 159 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    La Corte afferma che l'esistenza di vincoli di destinazione riconducibili al TUEL non legittima il terzo pignorato a opporre l'impignorabilità nell'espropriazione di crediti; tale questione attiene al rapporto creditore-debitore esecutato e può essere sollevata solo dal debitore esecutato.

  • art. 15 comma 3 d.l. 90/2008

    Richiamato dal ricorrente in tema di vincoli di destinazione: la Corte ritiene che l'eventuale disciplina non autorizzi il terzo pignorato a far valere l'impignorabilità nel procedimento esecutivo promosso dai creditori del debitore.

  • art. 81 c.p.c.

    Citato come parametro di valutazione della prova e degli elementi offerti: la Corte non ha ritenuto che l'invocazione di detta norma potesse travolgere il principio per cui il terzo manca di legittimazione a sollevare vizi che riguardano il diritto del creditore di eseguire.

  • art. 547 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la dichiarazione positiva del terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c. conserva valore anche se il credito è gravato da vincoli di destinazione: la dichiarazione non diventa negativa per la sola indicazione di un vincolo.

  • art. 615 c.p.c.

    La norma disciplina l'opposizione all'esecuzione: la Corte sottolinea che solo il debitore esecutato è legittimato a far valere con questo rimedio la nullità o l'illegittimità dell'azione esecutiva promossa contro di lui.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma applicata alla fattispecie concreta (opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione): la Corte valuta i motivi dedotti nell'ambito di tale opposizione e ne dichiara l'inidoneità del terzo a sollevare taluni vizi.

  • art. 543 c.p.c.

    Riferita nei motivi di opposizione iniziali (violazione dell'art. 543): il Tribunale l'aveva ritenuta parte dei profili inammissibili; la Cassazione non ha dato rilievo sostanziale a detta censura in favore del Comune.

  • art. 14 d.l. 669/1996 (conv. in legge)

    Riferito al termine dilatorio per l'inizio dell'esecuzione: la Corte osserva che, anche se invocato, il profilo non poteva essere fatto valere dal terzo pignorato quando riguarda esclusivamente il diritto del creditore a procedere, spettando invece al debitore esecutato.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai vizi espositivi del ricorso (art. 366, comma 1, n. 3): la Corte segnala che la mancata indicazione della posizione dell'altro terzo pignorato e dei termini della sua dichiarazione poteva già comportare inammissibilità per carenza di elementi utili alla verifica del contraddittorio.

  • art. 382 c.p.c. comma 3

    Citato come norma che permette alla Corte di esaminare preliminarmente questioni processuali anche d'ufficio; la Corte la utilizza per considerazioni integrative sulla legittimazione del terzo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13 co. 1-quater

    Applicata in relazione agli effetti processuali sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma (rigetto o inammissibilità dell'impugnazione) ai fini del versamento del contributo da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il terzo pignorato di crediti non è legittimato a sollevare, nell'opposizione agli atti esecutivi, questioni che riguardano esclusivamente il rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato (ad es. diritto del creditore di procedere, esistenza di vincoli di destinazione che incidono sul diritto del creditore): tali profili possono essere fatti valere solo dal debitore esecutato tramite l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c.
  • La dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. conserva efficacia positiva anche se il credito è gravato da vincoli di destinazione; l'esistenza di vincoli non trasforma automaticamente la dichiarazione in negativa.
  • Se si è terzo pignorato e si ritiene che l'azione esecutiva sia illegittima per vizi che attengono al diritto del creditore di agire, il rimedio corretto non è l'opposizione agli atti esecutivi (contro l'ordinanza di assegnazione) ma spettano al debitore esecutato; il terzo può invece impugnare solo i vizi che incidono direttamente sulla sua dichiarazione di qualità o sull'ordinanza di assegnazione che lo pregiudicano immediatamente.
  • La mancata e non tempestiva azione del legittimato sostanziale non può essere sanata da una successiva mera adesione processuale di altro soggetto: l'inerzia produce decadenza e preclusione.
  • Prima di proporre opposizione agli atti esecutivi il terzo deve verificare e documentare con precisione la propria posizione nel processo esecutivo (se era ancora parte al tempo dell'ordinanza di assegnazione, contenuto e natura della sua dichiarazione di quantità), altrimenti il ricorso può risultare inammissibile per carenze espositive.

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