Cassazione Civile, Ordinanza n. 26821/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito per contributi omessi relativo a undici lavoratori addetti allo sportello. Le loro prestazioni erano state formalizzate dalla società ricorrente come collaborazioni a progetto o per fase di esso, poi convertite in contratto a progetto al sopravvenire della legge n. 92 del 2012. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato l’opposizione della società, ritenendo che i contratti non contenessero progetti specifici ma descrivessero mansioni coincidenti con l’attività ordinaria dell’impresa (raccolta scommesse, inserimento dati, pagamento vincite, assistenza alla clientela). In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: errata applicazione della disciplina ratione temporis del lavoro a progetto, sostenendo la corretta applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 276 del 2003 nel testo previgente; violazione dell’art. 69 d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 2094 c.c. per l’automatica conversione in lavoro subordinato; violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova; ulteriori doglianze connesse alla qualificazione dei rapporti come subordinati. L’INPS non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi. Ha affermato che la Corte territoriale ha correttamente applicato la disciplina previgente del lavoro a progetto, avendo accertato in fatto, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, la mancanza di uno specifico progetto o programma e la coincidenza delle attività svolte con l’ordinaria attività d’impresa. Ha ribadito che, ai sensi dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, la mancanza di uno specifico progetto determina ope legis la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine, senza necessità di accertare in concreto la subordinazione. Ha inoltre escluso che vi fosse stata una violazione dell’art. 2697 c.c., perché la decisione non era fondata su un errore di riparto dell’onere probatorio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell’intimata.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 276 del 2003
testo previgente alla riforma introdotta con legge n. 92 del 2012
richiamato dalla ricorrente come disciplina ratione temporis, ma la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della disciplina previgente già operata dal giudice di merito
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003
il rapporto "è considerato" di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine
la mancanza di uno specifico progetto, programma o fase comporta una conversione legale automatica del rapporto in subordinato a tempo indeterminato, senza accertamento della subordinazione in concreto
art. 62 d.lgs. n. 276 del 2003
indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante
il contratto deve contenere l'esplicitazione scritta dell'obiettivo e del contenuto caratterizzante del progetto o programma
la doglianza è stata ritenuta infondata perché, nel meccanismo dell'art. 69, comma 1, non occorre un autonomo accertamento dei requisiti della subordinazione
non vi è stata violazione delle regole sull'onere della prova, poiché la decisione non dipendeva da un errore nell'individuazione della parte onerata
richiamato in relazione alla contrarietà alla norma imperativa e alla nullità del contratto privo del requisito legale del progetto
art. 3 Cost.
menzionato nel giudizio di costituzionalità per escludere profili di illegittimità della disciplina del lavoro a progetto
art. 38 Cost.
menzionato nel giudizio di costituzionalità per escludere profili di illegittimità della disciplina del lavoro a progetto
art. 101 Cost.
menzionato nel giudizio di costituzionalità per escludere profili di illegittimità della disciplina del lavoro a progetto
art. 104 Cost.
menzionato nel giudizio di costituzionalità per escludere profili di illegittimità della disciplina del lavoro a progetto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri processuali, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato
art. 86 d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato quale disposizione dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella parte rilevante, come antecedente nel ragionamento sulla disciplina del lavoro a progetto
Massime di principio
- Nel lavoro a progetto, se il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è instaurato senza uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, opera la conversione legale in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.
- La verifica giudiziale della mancanza del progetto è preliminare e assorbente: non occorre accertare ulteriormente se la collaborazione fosse autonoma o subordinata in concreto, perché la sanzione legale scatta già per il difetto del requisito formale-sostanziale del progetto specifico.
- Il requisito della specificità riguarda tanto il "progetto" quanto il "programma" o la "fase di lavoro"; i termini sono sostanzialmente equivalenti ai fini della validità del contratto a progetto e devono essere indicati in modo chiaro nel contratto scritto.
- Non è necessario che il progetto sia eccezionale, unico o altamente specialistico, ma deve comunque individuare ex ante un risultato o un obiettivo specifico distinto dalla mera messa a disposizione di una prestazione lavorativa inserita nell'attività ordinaria dell'impresa.
- La censura relativa all'art. 2697 c.c. è infondata quando la decisione non dipende da un errato riparto dell'onere della prova, ma da una qualificazione giuridica del rapporto fondata su un accertamento di fatto sulla mancanza del progetto specifico.
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