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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26821/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito per contributi omessi relativo a undici lavoratori addetti allo sportello. Le loro prestazioni erano state formalizzate dalla società ricorrente come collaborazioni a progetto o per fase di esso, poi convertite in contratto a progetto al sopravvenire della legge n. 92 del 2012. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato l’opposizione della società, ritenendo che i contratti non contenessero progetti specifici ma descrivessero mansioni coincidenti con l’attività ordinaria dell’impresa (raccolta scommesse, inserimento dati, pagamento vincite, assistenza alla clientela). In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: errata applicazione della disciplina ratione temporis del lavoro a progetto, sostenendo la corretta applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 276 del 2003 nel testo previgente; violazione dell’art. 69 d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 2094 c.c. per l’automatica conversione in lavoro subordinato; violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova; ulteriori doglianze connesse alla qualificazione dei rapporti come subordinati. L’INPS non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi. Ha affermato che la Corte territoriale ha correttamente applicato la disciplina previgente del lavoro a progetto, avendo accertato in fatto, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, la mancanza di uno specifico progetto o programma e la coincidenza delle attività svolte con l’ordinaria attività d’impresa. Ha ribadito che, ai sensi dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, la mancanza di uno specifico progetto determina ope legis la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine, senza necessità di accertare in concreto la subordinazione. Ha inoltre escluso che vi fosse stata una violazione dell’art. 2697 c.c., perché la decisione non era fondata su un errore di riparto dell’onere probatorio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 276 del 2003

    testo previgente alla riforma introdotta con legge n. 92 del 2012

    richiamato dalla ricorrente come disciplina ratione temporis, ma la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della disciplina previgente già operata dal giudice di merito

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    il rapporto "è considerato" di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine

    la mancanza di uno specifico progetto, programma o fase comporta una conversione legale automatica del rapporto in subordinato a tempo indeterminato, senza accertamento della subordinazione in concreto

  • art. 62 d.lgs. n. 276 del 2003

    indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante

    il contratto deve contenere l'esplicitazione scritta dell'obiettivo e del contenuto caratterizzante del progetto o programma

  • art. 2094 c.c.

    la doglianza è stata ritenuta infondata perché, nel meccanismo dell'art. 69, comma 1, non occorre un autonomo accertamento dei requisiti della subordinazione

  • art. 2697 c.c.

    non vi è stata violazione delle regole sull'onere della prova, poiché la decisione non dipendeva da un errore nell'individuazione della parte onerata

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in relazione alla contrarietà alla norma imperativa e alla nullità del contratto privo del requisito legale del progetto

  • art. 3 Cost.

    menzionato nel giudizio di costituzionalità per escludere profili di illegittimità della disciplina del lavoro a progetto

  • art. 38 Cost.

    menzionato nel giudizio di costituzionalità per escludere profili di illegittimità della disciplina del lavoro a progetto

  • art. 101 Cost.

    menzionato nel giudizio di costituzionalità per escludere profili di illegittimità della disciplina del lavoro a progetto

  • art. 104 Cost.

    menzionato nel giudizio di costituzionalità per escludere profili di illegittimità della disciplina del lavoro a progetto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri processuali, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato

  • art. 86 d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamato quale disposizione dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella parte rilevante, come antecedente nel ragionamento sulla disciplina del lavoro a progetto

Massime di principio

  • Nel lavoro a progetto, se il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è instaurato senza uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, opera la conversione legale in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.
  • La verifica giudiziale della mancanza del progetto è preliminare e assorbente: non occorre accertare ulteriormente se la collaborazione fosse autonoma o subordinata in concreto, perché la sanzione legale scatta già per il difetto del requisito formale-sostanziale del progetto specifico.
  • Il requisito della specificità riguarda tanto il "progetto" quanto il "programma" o la "fase di lavoro"; i termini sono sostanzialmente equivalenti ai fini della validità del contratto a progetto e devono essere indicati in modo chiaro nel contratto scritto.
  • Non è necessario che il progetto sia eccezionale, unico o altamente specialistico, ma deve comunque individuare ex ante un risultato o un obiettivo specifico distinto dalla mera messa a disposizione di una prestazione lavorativa inserita nell'attività ordinaria dell'impresa.
  • La censura relativa all'art. 2697 c.c. è infondata quando la decisione non dipende da un errato riparto dell'onere della prova, ma da una qualificazione giuridica del rapporto fondata su un accertamento di fatto sulla mancanza del progetto specifico.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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