Cassazione Civile, Ordinanza n. 35513/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La lite origina dall'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta dal Procuratore della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Giudice di pace di Salerno a favore del difensore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta in un processo penale. Il Tribunale di Salerno ha respinto l'opposizione e ha condannato l'ufficio del P.M. alle spese di lite. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) l'erroneità della condanna alle spese, sostenendo che l'ufficio del pubblico ministero non possa essere gravato delle spese nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso; 2) l'insufficienza della motivazione del decreto di liquidazione, che non avrebbe consentito di verificare l'attività svolta dal difensore e i criteri adottati. Il Ministero della Giustizia aderiva alla richiesta di accoglimento del ricorso; la difensora controricorrente chiedeva l'inammissibilità o il rigetto.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo. Cassa l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di opposizione e decide nel merito annullando la condanna del Procuratore della Repubblica a rimborsare ad Angela Inghilieri le spese liquidate in quel procedimento. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. La decisione ribadisce che, nel procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'ufficio del P.M. non può essere condannato alle spese per la sua qualità di organo propulsore dell'attività giurisdizionale e non di parte in senso pieno; inoltre, il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non indicando quali elementi concreti sarebbero stati omessi dal decreto di liquidazione.
Norme richiamate
art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione
il decreto di liquidazione del compenso al difensore va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è impugnabile con opposizione
art. 170, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il rimedio oppositivo contro il decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
art. 15, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
disciplina il procedimento di opposizione nei casi di cui agli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002
art. 82, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il decreto di liquidazione deve rispettare i valori medi tariffari e tener conto della natura dell'impegno professionale e dell'incidenza degli atti sulla posizione processuale della parte assistita
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione del decreto può essere sintetica, ma deve consentire di comprendere, anche implicitamente, che il giudice ha considerato la materia controversa
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare puntualmente le ragioni di censura; la mancata specificazione rende inammissibile il motivo
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'ufficio del pubblico ministero non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, perché esercita poteri propulsivi dell'attività giurisdizionale nell'interesse pubblico e non agisce come parte in senso pieno.
- Il decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato può essere motivato sinteticamente, purché risulti che il giudice abbia valutato la natura dell'attività svolta e l'incidenza degli atti sulla posizione processuale dell'assistito.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la motivazione del decreto di liquidazione senza indicare in modo specifico quali concreti elementi relativi all'attività professionale siano stati omessi dal giudice.
- Quando la cassazione accoglie solo la censura relativa alle spese e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito eliminando la condanna alle spese del giudizio di opposizione.
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