Cassazione Penale, Sentenza n. 06127/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) censura di errore di applicazione della norma penale e vizio di motivazione della Corte territoriale in ordine alla responsabilità dell'imputata sui capi A) e B), con specifica contestazione della mancanza dell'elemento psicologico e della insufficiente presa in considerazione delle censure d'appello; 2) (art. 606 lett. b) c.p.p.) censura per violazione dell'art. 157 cod. pen., sostenendo che il reato relativo al capo A) risultava già estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello (27/02/2025). Il difensore ha poi integrato il ricorso con memorie successive; la Procura Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo A) per intervenuta prescrizione e l'inammissibilità del ricorso per il resto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile in quanto non ha effettivamente confrontato le censure con la motivazione della Corte territoriale; ha invece ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo relativo al capo A). La Corte ha accertato che, alla data della sentenza di appello (27/02/2025), era decorso il termine massimo di prescrizione (10 anni) per il reato contestato al capo A) con decorrenza dal 18/07/2014, senza risultanze di sospensioni; ne consegue che il reato è estinto per prescrizione. Decisione: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo A) perché il reato è estinto per prescrizione; dichiara inammissibile il ricorso per il resto (capo B)).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) errore di diritto o erronea interpretazione della norma penale; lett. e) vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto le doglianze di cui al primo motivo generiche e prive di confronto specifico con la motivazione della corte territoriale.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte osserva che, rispetto all'estinzione del reato per prescrizione, quest'ultima rappresenta un esito piu' favorevole per l'imputato e prevale rispetto alla statuizione sulla non punibilità ex art. 131-bis.
art. 2 D. Lgs. 74/2000
Norma del decreto legislativo che incrimina specifiche condotte in materia fiscale (operative nel capo A) e B)). La sentenza valuta la responsabilità della rappresentante della societa' in relazione a fatti richiamati a questa disposizione.
art. 157 cod. pen.
Articolo richiamato nella censura come disciplinante la prescrizione; la Corte ha ritenuto che, alla data della sentenza di appello, il termine di prescrizione relativo al capo A) fosse decorso e non risultassero sospensioni, con estinzione del reato.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, sent. n. 43700 del 28/09/2021 Rv. 282214)
Principio secondo cui la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità ex art. 131-bis in quanto rappresenta un esito piu' favorevole per l'imputato.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale)
Principio per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità esclude la possibilita' di far valere d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione non dedotta né rilevata dal giudice d'appello.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 51744 del 13/11/2014, Campagnaro)
Principio secondo cui l'ammissibilità autonoma del ricorso per alcuni capi e l'inammissibilità per altri impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione con riguardo ai capi per i quali il ricorso e' inammissibile.
Massime di principio
- Quando si impugna in Cassazione la motivazione di merito, il motivo deve confrontarsi specificamente e punto per punto con le ragioni espresse dal giudice di appello: censure generiche vengono dichiarate inammissibili.
- Se il reato e' estinto per prescrizione alla data della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione puo' annullare senza rinvio per intervenuta prescrizione; l'estinzione per prescrizione rappresenta un esito piu' favorevole rispetto all'esclusione della punibilita' (art.131-bis).
- In presenza di piu' capi di imputazione, l'ammissibilita' del ricorso riferita a taluni capi e l'inammissibilita' riferita ad altri limita la possibilita' di ottenere pronunce d'ufficio sulla prescrizione dei capi per i quali il ricorso e' inammissibile: la Corte non puo' dichiarare la prescrizione di un capo privo di valido rapporto processuale.
- La prescrizione va verificata con attenzione rispetto ai termini decorrenza e ad eventuali sospensioni; se dagli atti non risultano sospensioni e il termine e' decorso, la declaratoria di estinzione e' dovuta.
- La Procura o le parti possono chiedere in udienza pronunce alternative (es. annullamento limitato per prescrizione); la Corte di Cassazione puo' accogliere tali richieste se fondate nei termini di legge.
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