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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25203/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una precedente domanda di equa riparazione ex l. n. 89/2001, accolta con decreto della Corte d'Appello e poi seguita da inerzia dell'amministrazione nel pagamento dell'indennizzo. La creditrice aveva quindi attivato una procedura esecutiva e un giudizio di ottemperanza, concluso con sentenza del Consiglio di Stato che aveva assegnato all'amministrazione un termine per provvedere. Successivamente la stessa interessata aveva proposto un nuovo ricorso per equa riparazione per l'irragionevole durata del processo Pinto presupposto. La Corte d'Appello, in sede di opposizione proposta dal Ministero, aveva revocato il decreto monitorio ritenendo tardivo il nuovo ricorso: secondo il giudice di merito, il termine semestrale di cui all'art. 4 l. n. 89/2001 decorreva dall'ordinativo di pagamento del 18.04.2018, che avrebbe chiuso la fase esecutiva. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha denunciato violazione dell'art. 4 l. n. 89/2001, sostenendo che, quando il creditore abbia intrapreso l'esecuzione e poi l'ottemperanza per ottenere il concreto soddisfacimento del credito, la decadenza semestrale decorre dalla definitività della fase esecutiva, e quindi dalla decisione che conclude il giudizio di ottemperanza, non dall'atto di pagamento non seguito da effettiva riscossione. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale: con il primo motivo ha contestato l'unitarietà del tempo-processo tra cognizione, esecuzione e ottemperanza, richiamando il lungo intervallo temporale tra i passaggi procedimentali; con il secondo ha dedotto il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, sostenendo che, ove si dovesse guardare al giudizio di ottemperanza, la legittimazione sarebbe spettata al Ministero delle Finanze.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale, cassando il decreto impugnato perché la Corte territoriale aveva errato nel far decorrere il termine di decadenza dalla data dell'ordinativo di pagamento del 18.04.2018. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo corretto il principio di unitarietà del tempo-processo già affermato dalle Sezioni Unite: quando lo Stato è debitore e il creditore abbia dovuto anche azionare l'esecuzione/ottemperanza per ottenere il pagamento effettivo, il termine semestrale dell'art. 4 l. n. 89/2001 decorre dalla definitività della fase esecutiva, cioè dal provvedimento che conclude anche quella fase. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, affermando che, per le pretese risarcitorie fondate sulla durata irragionevole di procedimenti svolti davanti a giudici ordinari e amministrativi, devono essere convenuti i soggetti pubblici passivamente legittimati per i diversi segmenti processuali, con possibile necessità di evocare anche il Ministero delle Finanze. Il giudizio è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la tempestività della domanda e, se del caso, provvedere anche sulla corretta individuazione delle amministrazioni convenute e sulla quantificazione separata degli importi riferibili ai distinti giudizi.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    art. 3; art. 4; art. 5-ter

    Il termine di decadenza semestrale per proporre l'istanza di equa riparazione decorre, quando il creditore abbia attivato anche la fase esecutiva, dalla definitività della fase esecutiva stessa e non dalla sola definitività del giudizio di cognizione; la domanda va valutata avendo riguardo al concreto e effettivo soddisfacimento del credito.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55

    È richiamato quale norma che ha modificato l'art. 4 della l. n. 89/2001, nella formulazione interpretata dalle Sezioni Unite.

  • L. 25 marzo 2012, n. 134

    È citata come legge di conversione del D.L. n. 83/2012, nel contesto della disciplina del termine di decadenza ex legge Pinto.

  • Corte cost. n. 88/2018

    È richiamata come intervento che ha inciso sul testo dell'art. 4 l. n. 89/2001, nel quadro interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per inquadrare i motivi del ricorso incidentale del Ministero in termini di nullità/violazione processuale.

  • L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4

    L'errore di identificazione della persona da evocare in giudizio deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza; la relativa indicazione non è più eccepibile successivamente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 4 della l. n. 89/2001, quando il creditore dell'indennizzo sia stato costretto a promuovere anche l'esecuzione o l'ottemperanza contro lo Stato, la fase di cognizione e quella esecutiva devono essere considerate unitariamente, e il termine di decadenza semestrale decorre dalla definitività della fase esecutiva.
  • La mera emissione di un ordine di pagamento non è sufficiente, di per sé, a far decorrere il termine per chiedere l'equa riparazione se non segue l'effettivo e concreto soddisfacimento del credito; rileva il completamento del risultato utile perseguito dal creditore.
  • L'eventuale inerzia tra la definizione della fase di cognizione e l'avvio dell'esecuzione non può essere automaticamente posta a carico del creditore quando il debitore sia lo Stato e il pagamento non sia avvenuto spontaneamente.
  • In presenza di una vicenda processuale articolata in più segmenti davanti a giudici diversi, la durata irragionevole di ciascun segmento va esaminata autonomamente e i soggetti pubblici passivamente legittimati devono essere individuati in relazione ai rispettivi procedimenti.
  • L'errore nell'individuazione della corretta amministrazione convenuta deve essere tempestivamente eccepito dall'Avvocatura dello Stato secondo la disciplina speciale sulla rappresentanza in giudizio dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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