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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00139/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza di rimborso IRPEF presentata da un dirigente Enel, poi deceduto, relativa alla tassazione applicata alla liquidazione di una quota del fondo pensione aziendale (fondo PIA). Il contribuente sosteneva che la somma fosse stata tassata oltre il dovuto e che, sulla parte qualificabile come rendimento del capitale maturato, dovesse applicarsi l’aliquota del 12,5% prevista dall’art. 6 della l. n. 482/1985, assumendo la natura di reddito di capitale del pagamento, in un contesto assimilabile a rapporto assicurativo e non a TFR. Dopo un primo contenzioso definito con rinvio dalla Cassazione, la CTR del Piemonte aveva nuovamente accolto la domanda del contribuente, ritenendo rilevante la natura originariamente assicurativa del fondo e valorizzando una perizia che ricostruiva in via ipotetica la redditività degli accantonamenti. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per non essersi il giudice di rinvio attenuto al principio di diritto fissato dalla precedente sentenza rescindente, che imponeva di accertare se e quando i capitali fossero stati effettivamente investiti sul mercato, quali rendimenti fossero stati conseguiti e come fossero state attribuite le plusvalenze; (2) in subordine, omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe trascurato le contestazioni dell’Ufficio alla perizia di parte, non idonea a individuare investimenti e rendimenti effettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR non si fosse uniformata al vincolo del giudizio di rinvio, poiché aveva applicato l’aliquota agevolata al rendimento dell’intero fondo facendo leva sulla sua pretesa natura assicurativa e su una ricostruzione attuariale basata sull’intero patrimonio Enel, invece di verificare il necessario nesso tra rendimento e effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando l’originaria domanda di rimborso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482

    L’aliquota agevolata si applica solo al rendimento netto del capitale accantonato, purché tale rendimento sia imputabile alla gestione sul mercato del capitale effettivamente investito dal fondo; non si estende alla sorte capitale o a rendimenti ricostruiti in via attuariale sull’intero patrimonio dell’impresa.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, una volta cassata la sentenza, può decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro del giudizio tributario di rinvio, in combinato con l’obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

  • artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 TUIR

    Il residuo importo, non riconducibile al rendimento finanziario del capitale, resta soggetto al regime di tassazione separata.

  • l. 26 settembre 1985, n. 482

    La disciplina agevolata è limitata alle somme che costituiscono rendimento netto del capitale accantonato; il testo richiama il criterio di calcolo dell’imposta sulla differenza tra capitale corrisposto e premi riscossi, con riduzione per gli anni successivi al decimo.

  • d.lgs. n. 124 del 1993

    È menzionato per delimitare l’ambito soggettivo e temporale dell’agevolazione, riferita agli iscritti anteriori alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi in modo rigoroso al principio di diritto fissato dalla Cassazione, senza sostituirlo con una diversa qualificazione della fattispecie che ne alteri i presupposti applicativi.
  • L’aliquota agevolata del 12,5% sulle prestazioni di fondi pensione aziendali si applica solo alla parte di somma che rappresenti il rendimento netto effettivo, imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato; la prova di tale requisito grava sul contribuente che chiede il rimborso.
  • Non è sufficiente, per ottenere la tassazione agevolata, un calcolo fondato su criteri attuariali o sulla redditività dell’intero patrimonio dell’impresa datrice di lavoro: occorre invece dimostrare l’effettivo investimento dei capitali del fondo e il rendimento concretamente conseguito da tale impiego.
  • Quando la causa sia già stata ampiamente istruita e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, evitando un nuovo rinvio per ragioni di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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