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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39143/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce del 10/10/2023 che aveva rigettato l'istanza ex art. 587 cod. proc. pen. volta ad ottenere l'estensione degli effetti dell'impugnazione proposta dai coimputati nella parte in cui la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 151/1992 (riguardante la mafiosità) in relazione al reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente sosteneva che l'esclusione dell'aggravante nei confronti dei coimputati si era fondata su elementi oggettivi dell'associazione (caratteristiche dell'organizzazione) e non sulla condizione soggettiva dei singoli, per cui doveva estendersi anche al suo caso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica. La motivazione: il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'estensione del giudicato appellandosi a una presunta rilevanza della sola sfera soggettiva senza adeguata valutazione dei fatti; la Corte d'appello, invece, aveva distinto tra soggetti inseriti anche nella 416-bis (SCU) e soggetti estranei, rilevando che l'aggravante di mafiosità è di natura soggettiva e richiede che il singolo associato abbia fatto propria la finalità di agevolare l'organizzazione mafiosa. Pertanto il Tribunale dell'esecuzione deve verificare concretamente la posizione e il ruolo del ricorrente rispetto ai coimputati beneficiati dall'esclusione dell'aggravante, prima di negare l'estensione.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La questione riguardava l'applicazione dell'aggravante di mafia a reati commessi nell'ambito di tale associazione.

  • art. 7 d.l. n. 151 del 1992

    Aggravante relativa all'utilizzo del metodo mafioso o all'agevolazione di associazioni mafiose; la Corte ha richiamato che si tratta di un'aggravante di tipo soggettivo che richiede la prova che il singolo associato abbia avuto la finalità di agevolare l'associazione mafiosa.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'estensione degli effetti dell'impugnazione al ricorrente che non ha proposto ricorso; la sua applicazione richiede verifica se gli accertamenti di fatto e di diritto che hanno portato all'esclusione dell'aggravante nei confronti dei coimputati possono estendersi al singolo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato nella motivazione della Corte d'appello per distinguere tra chi era effettivamente parte dell'organizzazione mafiosa e chi no; la distinzione ha rilievo ai fini della valutazione della presenza dell'aggravante mafiosa nei singoli.

Massime di principio

  • L'esclusione dell'aggravante di mafiosità pronunciata nei confronti di coimputati non si estende automaticamente a tutti i partecipanti: occorre verificare se l'accertamento riguardi elementi oggettivi dell'associazione applicabili a tutti o profili soggettivi riferibili solo a singoli.
  • L'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 151/1992 è, per come interpretata in questo caso, di natura prevalentemente soggettiva: richiede la prova che il singolo associato abbia fatto propria la finalità di agevolare l'organizzazione mafiosa.
  • Il giudice dell'esecuzione non può rifiutare l'estensione del giudicato con motivazioni apodittiche: è necessario un accertamento di fatto concreto sulla posizione, il ruolo e la conoscenza del singolo imputato rispetto agli elementi che hanno determinato l'esclusione dell'aggravante nei coimputati.
  • Se la sentenza di appello esclude l'aggravante per ragioni riferite a specifiche caratteristiche oggettive dell'associazione, il giudice dell'esecuzione deve comunque valutare individualmente se tali ragioni si applicano al richiedente; in caso di dubbio, è necessario procedere a nuova valutazione o rinvio.
  • Procedura pratica consigliata: analizzare le motivazioni della sentenza di appello per capire se l'esclusione è globale o individuale; raccogliere elementi sul ruolo concreto dell'imputato (ruolo esecutivo, conoscenze, contributi economici); se la correlazione non è pacifica, chiedere istruttoria o rinvio per nuovo giudizio.

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