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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09138/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

L'istituto di credito aveva erogato tre mutui a favore di società terze, assistiti da garanzia a prima richiesta prestata dalla resistente nell'ambito di un programma pubblico regionale di sostegno alla liquidità delle PMI. Dopo l'inadempimento dei debitori principali e l'invio delle intimazioni di pagamento, la banca aveva chiesto l'attivazione della garanzia oltre il termine di quattro mesi previsto dall'art. 21, comma 6, del regolamento attuativo richiamato nella convenzione. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi il termine meramente ordinatorio; in appello, invece, la domanda era stata rigettata perché il termine era stato considerato decadenziale. In cassazione la banca ha dedotto: (i) violazione dell'art. 21, comma 6, del regolamento, dell'art. 12 preleggi e della delibera regionale, sostenendo che il termine non fosse espressamente qualificato come decadenziale e non potesse esserlo neppure implicitamente; (ii) violazione dell'art. 1362 c.c., assumendo che l'interpretazione della Corte d'appello contrastasse con il dato letterale e con la comune intenzione delle parti, e che la finalità del termine riguardasse semmai la tempestività delle azioni di recupero verso i debitori principali, non l'attivazione della garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi, formalmente formulati come violazione di legge e dei criteri ermeneutici, si risolvessero in una critica di merito all'interpretazione data dalla Corte d'appello alla convenzione e agli atti amministrativi richiamati, senza individuare specifici canoni ermeneutici violati né un vizio logico del ragionamento decisorio. Ha inoltre osservato che l'interpretazione accolta dal giudice di merito, secondo cui il termine per l'attivazione della garanzia era decadenziale in ragione della sua funzione di limitare l'intervento pubblico ai casi di inadempimento non ancora consolidato e di garantire un uso oculato delle risorse pubbliche, rientrava tra le interpretazioni plausibili e non era sindacabile in sede di legittimità solo perché la ricorrente ne proponeva una diversa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 6, regolamento attuativo del Decreto Dirigenziale n. 266/2009

    "la richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata a Fidi Toscana, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio dell'intimazione di pagamento"

    La clausola è stata ritenuta dalla Corte d'appello, e la Cassazione non ha censurato sul merito tale lettura, idonea a prevedere un termine decadenziale implicito, desumibile dalla funzione della previsione e dal contesto complessivo del regolamento.

  • art. 1362 c.c.

    Per l'interpretazione della convenzione e degli atti richiamati occorre seguire i criteri ermeneutici del contratto, ma in cassazione la censura deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione del termine, ma non ritenuto idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso.

  • art. 2965 c.c.

    La Corte d'appello ha escluso che il termine in questione fosse nullo per eccessiva limitazione dell'esercizio del diritto, ritenendo congruo il termine previsto per l'attivazione della garanzia.

  • art. 1203 c.c.

    Richiamato in relazione alla surrogazione del garante dopo la liquidazione ai finanziatori, quale elemento sistematico coerente con la funzione acceleratoria del termine di attivazione della garanzia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente lo ha invocato per dedurre violazione di legge; la Corte ha osservato che le censure erano in realtà dirette a ottenere una diversa valutazione interpretativa di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per delimitare il sindacato di legittimità sulle interpretazioni degli atti, ammissibile solo in presenza di specifico omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione di atti amministrativi a contenuto non normativo segue, in quanto compatibili, le regole dell'interpretazione contrattuale; in cassazione non basta un richiamo generico agli artt. 1362 e ss. c.c., ma occorre indicare con precisione quali canoni siano stati violati e quale passaggio argomentativo se ne discosti.
  • Quando una clausola o un atto non qualificano espressamente un termine come perentorio o decadenziale, tale natura può essere desunta anche implicitamente dalla funzione della previsione e dal contesto complessivo dell'atto, se l'interpretazione è logicamente coerente e plausibile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito interpretativo: se il giudice di merito ha scelto una tra più interpretazioni possibili, la parte non può ottenere l'accoglimento del ricorso solo proponendo una lettura alternativa.
  • Per censurare l'interpretazione di un contratto o di un atto amministrativo non normativo, il ricorrente deve dimostrare non la mera preferibilità della propria tesi, ma l'errore nell'applicazione dei criteri ermeneutici o l'illogicità della motivazione decisoria.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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