Cassazione Civile, Ordinanza n. 15371/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno 2014 contestando alla società, da un lato, costi e IVA relativi a prestazioni ritenute oggettivamente inesistenti fatturate da una società collegata (assistenza e consulenza finanziaria, para-legale, commerciale e marketing) e, dall’altro, maggiori ricavi derivanti da un prospetto extracontabile con la dicitura "pag dir", interpretata come pagamento in nero di parte del prezzo di vendita di immobili. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello l’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione, ma la Corte di giustizia tributaria del Lazio respingeva l’appello. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione limitatamente al profilo IVA relativo alle operazioni oggettivamente inesistenti, deducendo violazione degli artt. 19 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992. Sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel ritenere non assolto l’onere probatorio dell’Ufficio, perché l’Amministrazione avrebbe invece fornito plurimi indizi della fittizietà delle prestazioni: difetto di personale del fornitore, rapporto esclusivo tra fornitore e committente, contratto di servizio falsamente indicante un esecutore diverso, esistenza di altro contratto quadro idoneo a coprire tutte le esigenze di consulenza, genericità delle fatture, assenza di dipendenti e di altri clienti del fornitore, mancata prova dell’effettiva esecuzione delle prestazioni. Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, restava assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo dell’Agenzia delle Entrate sulla errata valutazione della prova presuntiva da parte del giudice di merito. Ha affermato che, a fronte di molteplici indizi dedotti dall’Ufficio circa la natura fittizia delle operazioni, la sentenza impugnata si era soffermata solo sulla descrizione delle fatture, trascurando gli altri elementi indiziari, e ha ricordato che la prova per presunzioni richiede prima la selezione di tutti gli indizi rilevanti e poi la loro valutazione complessiva secondo il criterio della convergenza del molteplice. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene evocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di norme di diritto da parte del giudice di merito
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma in materia di detrazione IVA, in rapporto alla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sull’accertamento IVA, nel contesto della ripresa a tassazione
richiamato quale disciplina delle presunzioni semplici e del relativo metodo di valutazione
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma processuale sulla prova nel processo tributario, da applicare secondo il ragionamento presuntivo valutato in sentenza
citata come legge introduttiva dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
Massime di principio
- In tema di operazioni fatturate e contestate come oggettivamente inesistenti, l’onere probatorio dell’Amministrazione può essere assolto mediante un complesso di indizi convergenti, purché siano specifici, gravi e valutati unitariamente.
- La valutazione della prova presuntiva non può essere atomistica: il giudice deve esaminare tutti gli elementi indiziari dedotti, espungere quelli irrilevanti e poi apprezzare complessivamente quelli residui secondo il criterio della convergenza del molteplice.
- È censurabile in cassazione la decisione di merito che, nel respingere la ripresa a tassazione, trascuri una parte significativa degli indizi offerti dall’Ufficio e si concentri solo su un elemento documentale isolato.
- Nei giudizi tributari relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, la mera descrizione formale delle fatture non è sufficiente a escludere la fittizietà delle prestazioni se esistono ulteriori circostanze sintomatiche incompatibili con l’effettiva esecuzione del servizio.
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