Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44383/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Racanati impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari del 13/07/2022 contestando principalmente: 1) l'errata applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. nella determinazione della riduzione prevista per il rito abbreviato (riteneva dovessero essere applicate riduzioni distinte per delitti e contravvenzioni: un terzo per i delitti e la metà per le contravvenzioni) e un errore materiale nel calcolo della pena; 2) in memoria ha poi sostenuto che, in base alla perizia disposta in appello, l'arma doveva essere qualificata come "antica" e dunque la detenzione integrava la contravvenzione ex art. 697 c.p. e non il delitto ex artt. 10 e 14 della legge sulle armi, con conseguente illegittimità della pena detentiva e pecuniaria irrogate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio. Motivazione: non è possibile procedere alla riqualificazione dell'arma in sede di legittimità perché i fatti non sono stati sufficientemente "storicamente" ricostruiti (mancava la prova che l'arma fosse stata fabbricata anteriormente al 1890). Soprattutto, la Corte ha rilevato l'illegalità della pena determinata in applicazione della continuazione tra un delitto (ritenuto più grave) e la contravvenzione ex art. 697 c.p.: la Corte territoriale aveva aumentato sia la pena detentiva sia la pena pecuniaria per il reato base nonostante il reato satellite fosse sanzionato con pena alternativa; secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite l'aumento deve rispettare il genere della pena del reato satellite e, se necessario, il giudice deve aumentare una sola delle pene previste per il reato più grave motivando la scelta (operando eventualmente il ragguagliamento a pena pecuniaria). L'aumento operato in entrambi i sensi ha reso la pena illegale, pertanto annullamento e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Discussa dal ricorrente in ordine alla misura della riduzione per il rito abbreviato quando concorrono delitti e contravvenzioni; la Corte ha affrontato la questione ma l'annullamento è intervenuto per illegittimità della pena complessiva.

  • art. 697 cod. pen.

    La contravvenzione per detenzione di armi è punita con pena alternativa (arresto fino a 12 mesi oppure ammenda fino a euro 371); ciò impone vincoli nel modo in cui si deve operare l'aumento per continuazione con reati che prevedono pene congiunte.

  • art. 10, comma 7, legge n. 110 del 1975

    Stabilisce i criteri per qualificare "armi antiche" (ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1872/1890 secondo la giurisprudenza richiamata); la mancata prova della data di fabbricazione ha impedito la derubricazione richiesta in cassazione.

  • art. 2, comma 1, lett. h) legge n. 110 del 1975

    Definisce le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 come armi comuni; rilevante per la distinzione fra reato e contravvenzione.

  • Sez. U., sentenza n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)

    Principio secondo il quale, in caso di continuazione fra reati con sanzioni eterogenee, l'aumento per il reato "satellite" va effettuato con il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione ma rispettando il genere della pena prevista per il reato satellite (eventuale ragguagliamento della maggiore detenzione a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p.).

  • Sez. U., sentenza n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)

    Affermato il potere della Corte di Cassazione di rilevare e correggere d'ufficio l'illegalità della pena (anche se il ricorso fosse altrimenti inammissibile), quando la pena determinata sia ab origine contraria all'assetto normativo.

  • art. 135 cod. pen.

    Consente il ragguagliamento dell'aumento della pena detentiva a pena pecuniaria quando il reato satellite impone il rispetto del genere della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiede la motivazione della scelta del giudice quando si opera l'aumento in relazione a una sola delle pene previste per la violazione più grave.

Massime di principio

  • Se in una continuazione concorre un reato punito con pena congiunta e un reato "satellite" punito con pena alternativa (arresto o ammenda), l'aumento per continuazione non può essere applicato indiscriminatamente sia sulla pena detentiva sia sulla pena pecuniaria: il giudice deve rispettare il genere della pena del reato satellite e aumentare una sola delle pene del reato più grave, motivando la scelta; se necessario deve operare il ragguagliamento a pena pecuniaria.
  • La Corte di Cassazione non può procedere a una riqualificazione dei fatti che richieda accertamenti di fatto o valutazioni di merito non già storicamente ricostruite dai giudici di merito; elementi decisivi (es. data di fabbricazione dell'arma) devono risultare chiaramente dalla sentenza di merito perché possano essere valutati in sede di legittimità.
  • Quando la pena così determinata risulta ab origine illegale (cioè non prevista dall'ordinamento o più grave per genere o specie), la Cassazione ha il potere-dovere di annullare la decisione anche d'ufficio e di rinviare per nuovo giudizio, a tutela dei principi di legalità della pena e del favor rei.
  • Nelle impugnazioni relative alla determinazione della riduzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) occorre verificare distintamente l'applicazione ai delitti e alle contravvenzioni quando entrambe le categorie concorrono: la misura e la modalità dell'operazione possono incidere sulla legalità complessiva della pena.
  • Per evitare nullità o annullamenti per difetto probatorio, i giudici di merito devono motivare espressamente e con elementi fattuali la qualificazione tecnica di beni (es. armi) che influenzano la natura del reato e la determinazione della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.