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Sentenza

Sentenza del 03/04/2024 n. 8821 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dopo che l’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato come cessione d’azienda, anziché come cessione di beni soggetta a IVA, il contratto stipulato il 28 aprile 2011 tra Sunray Italy Srl e Cedice Rinnovabile Srl, registrato il 6 maggio 2011. Dopo che il ricorso contro l’avviso era stato dichiarato inammissibile in primo grado, la CTR del Lazio, con sentenza n. 124/14/18 depositata l’11 gennaio 2018, aveva dichiarato inammissibile anche l’impugnazione/riassunzione: per difetto di motivi specifici e perché la nuova domanda violava il ne bis in idem, essendo la lite già stata definita. In cassazione le ricorrenti hanno contestato, con cinque motivi, l’inammissibilità per difetto di specificità dell’atto di riassunzione o dell’appello, sostenendo che la riassunzione non richiedesse motivi d’impugnazione e che le censure contro la decisione di primo grado fossero specifiche; hanno inoltre denunciato vizi di motivazione e violazioni processuali. Non hanno però impugnato autonomamente la distinta ratio basata sul ne bis in idem.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La statuizione della CTR sull’inammissibilità per ne bis in idem costituiva un’autonoma e sufficiente ragione della decisione, ma non è stata specificamente censurata in cassazione; le contestazioni relative all’altra ratio, anche se fondate, non avrebbero quindi potuto determinare la cassazione della sentenza. La Corte non ha esaminato il merito della pretesa tributaria né deciso le censure sulla qualificazione del contratto e sulla motivazione dell’avviso. Nessuna liquidazione delle spese di cassazione, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva. Ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 39 c.p.c. (litispendenza e divieto di reiterazione della domanda)

    il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito; detto principio, posto dall' art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su di una identica domanda

    La stessa domanda, tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, non può essere nuovamente proposta dopo che la precedente azione sia stata definita con decisione di merito. Il principio non opera, secondo la pronuncia, se i giudizi differiscono per petitum o causa petendi.

  • Art. 360, primo comma, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è un’impugnazione a critica vincolata: occorre indicare specificamente il vizio e la parte della decisione contestata, non limitarsi a riproporre i motivi d’appello.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61

    Norme invocate dalle ricorrenti per denunciare vizi di motivazione della sentenza della CTR; la Corte non ha esaminato nel merito tali censure, dichiarando il ricorso inammissibile per la mancata impugnazione di un’autonoma ratio decidendi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge per il rigetto o la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Se una decisione si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente da sola a sostenerla, il ricorso deve censurarle tutte in modo specifico. Lasciare incontestata anche una sola ratio rende inammissibili le censure contro le altre, perché non potrebbero comunque modificare l’esito.
  • In cassazione non basta richiamare o riproporre genericamente i motivi formulati in appello: bisogna individuare la statuizione impugnata e spiegare con precisione quale errore le si attribuisce.
  • Il divieto di ne bis in idem processuale impedisce di riproporre tra le stesse parti una domanda identica per oggetto e titolo, quando la precedente azione è stata definita con decisione di merito; va verificata la possibile diversità di petitum o causa petendi.
  • Quando il ricorso è definito per ragioni processuali, la Corte può non esaminare il merito della pretesa sostanziale, anche se le relative questioni erano state prospettate nei gradi precedenti.

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