Sentenza del 10/03/2017 n. 6179 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2001. A seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione gli interessi passivi indicati tra gli oneri detraibili, ritenendoli riferiti a un mutuo ipotecario asseritamente contratto per la costruzione della prima casa. Dopo il rigetto da parte della C.T.P. di Perugia e la conferma della C.T.R. dell'Umbria, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 13-bis, comma 1-ter, e del D.M. 30 luglio 1999, n. 311.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la questione relativa alla detraibilità degli interessi passivi. Il ricorso era soggetto all'art. 366-bis c.p.c., vigente per le sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, ma non conteneva il necessario quesito di diritto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 1.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale l'Amministrazione finanziaria può verificare la spettanza delle detrazioni e degli oneri indicati dal contribuente e recuperare le somme non riconosciute.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 13-bis, comma 1-ter
Era invocato dal contribuente a sostegno della detraibilità degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per la costruzione dell'abitazione principale; la Corte non ha esaminato la fondatezza sostanziale della pretesa perché ha definito il giudizio per inammissibilità.
Era richiamato dal contribuente in relazione alla disciplina degli interessi passivi detraibili per mutui destinati alla costruzione dell'abitazione principale, ma non è stato oggetto di valutazione nel merito.
Per i ricorsi contro provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009 imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto. La mancata formulazione del quesito ha impedito l'esame del ricorso.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c. e il relativo obbligo processuale.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009; tuttavia, l'obbligo restava applicabile ai ricorsi relativi a sentenze pubblicate nel precedente periodo di vigenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione occorre verificare quale disciplina processuale fosse vigente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non soltanto alla data di proposizione del ricorso.
- Quando una norma processuale richiede un requisito formale a pena di inammissibilità, la sua omissione può impedire completamente l'esame del merito, anche se la contestazione fiscale potrebbe essere fondata.
- La Corte di cassazione non ha esaminato se gli interessi sul mutuo fossero effettivamente detraibili: la decisione si basa esclusivamente su un vizio formale del ricorso.
- In situazioni analoghe è essenziale individuare e rispettare tutti i requisiti formali del ricorso per cassazione applicabili ratione temporis, oltre a formulare in modo specifico le censure e, quando richiesto, il quesito di diritto.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la soccombenza processuale del ricorrente e la sua condanna al pagamento delle spese in favore della controparte.
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