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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06269/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna per fatti ricondotti agli artt. 339 c.p., 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, 697 c.p. e 635 c.p. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva e sulla determinazione della pena, contestando in sostanza la valutazione del trattamento sanzionatorio e la ritenuta non occasionalità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio, osservando che il giudice di appello aveva congruamente motivato l'esercizio del potere discrezionale in tema di pena, valorizzando i precedenti penali e le concrete modalità della condotta, elementi idonei a escludere l'occasionalità del fatto. Ha inoltre rilevato che la pena era stata rideterminata in misura inferiore a quella indicata nel prospetto depositato all'udienza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.

    Norma richiamata come uno dei titoli di reato oggetto della condanna confermata in appello.

  • artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967

    Norme richiamate come basi della contestazione relativa alla disciplina delle armi; la sentenza non ne esplicita il contenuto, limitandosi a indicarle tra i capi confermati.

  • art. 697 c.p.

    Norma richiamata come uno dei reati oggetto di condanna confermata.

  • art. 635 c.p.

    Norma richiamata come uno dei reati oggetto di condanna confermata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicitamente applicata nella condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le censure che mirano a ottenere in cassazione una diversa valutazione discrezionale del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e adeguata.
  • La recidiva può essere confermata quando il giudice valorizzi precedenti penali e concrete modalità del fatto da cui emerga la non occasionalità della condotta.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoDanneggiamentoDetenzione di armi
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioArmi
IstitutiRecidiva

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