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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22807/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a pena detentiva e pecuniaria per detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi lieve. Il ricorso non contesta l'affermazione di responsabilità, ma denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena: si sostiene che, pur a fronte del riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, i giudici di merito avrebbero determinato la pena base in misura eccessiva rispetto al minimo edittale, con motivazione contraddittoria e senza adeguata considerazione della personalità del prevenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione sulla pena fosse congrua, non illogica e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; ha inoltre osservato che la pena finale applicata era inferiore al medio edittale. La sentenza impugnata aveva valorizzato la negativa personalità dell'imputato, i plurimi precedenti penali e la non modestia del quantitativo di hashish detenuto, circa 300 grammi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    fattispecie lieve in materia di detenzione di stupefacenti; il giudice di merito può graduare la pena tenendo conto della concreta entità del fatto e degli indici soggettivi e oggettivi della condotta.

  • art. 133 c.p.

    ai fini della commisurazione della pena è sufficiente che il giudice richiami i criteri legali di valutazione, anche con formule sintetiche, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Per assolvere l'obbligo motivazionale sulla dosimetria è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e l'uso di espressioni sintetiche che diano conto della congruità della pena, salvo il caso in cui il trattamento sanzionatorio si discosti in modo marcato dalla media edittale.
  • Il riconoscimento della lieve entità del fatto non impedisce al giudice di valorizzare elementi negativi quali precedenti penali, personalità del reo e consistenza non minimale della sostanza detenuta ai fini della quantificazione della pena.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., se non ricorrono cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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