Cassazione Civile, Ordinanza n. 27981/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di usucapione proposta da una coltivatrice che sosteneva di avere posseduto uti dominus un fabbricato rurale e il terreno circostante dopo una precedente occupazione d’urgenza del fondo per finalità espropriative, occupazione non seguita da espropriazione. La Corte d’appello aveva però escluso l’acquisto per usucapione ritenendo che la ricorrente avesse iniziato a detenere il bene come colona mezzadra e non avesse provato l’interversione del possesso, non essendo sufficiente un atto interno di volontà, né l’occupazione pubblica non sfociata in esproprio, né il mutamento di destinazione urbanistica del fondo. In Cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione dell’art. 1141, comma 2, c.c., sostenendo che la cessazione della causa originaria della detenzione, il mancato esproprio e la riconsegna dei terreni dopo l’occupazione avrebbero comportato il mutamento della detenzione in possesso; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che i giudici di merito avessero trascurato le risultanze istruttorie sul possesso esclusivo e sul mutato atteggiamento della stessa ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via assorbente, che il primo motivo non aggrediva una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, cioè l’accertata mancata maturazione del ventennio utile all’usucapione; tale ratio non era stata specificamente censurata e risultava quindi intangibile in sede di legittimità. Inoltre, quanto al merito delle censure, la Corte ha osservato che non erano stati forniti argomenti idonei a sovvertire l’orientamento secondo cui l’occupazione d’urgenza di un fondo assoggettato a rapporto agrario sospende soltanto il rapporto, che cessa solo con l’irreversibile apprensione del bene per l’opera pubblica; il mutamento di destinazione urbanistica, da solo, non muta il titolo da detenzione a possesso. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a un riesame del merito e delle prove, precluso anche dalla doppia conforme, senza indicare in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
interversione del possesso
La trasformazione della detenzione in possesso non può derivare da un mero atto interno di volontà; occorre un comportamento idoneo a manifestare all’esterno l’opposizione del detentore al diritto del possessore.
Il rapporto agrario prosegue con il nuovo proprietario, secondo il richiamo alla prosecuzione del rapporto contrattuale dopo il trasferimento del fondo.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, in sostanza, tende a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
In presenza di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Il vaglio di inammissibilità va compiuto motivo per motivo e consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con l’orientamento consolidato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Chi impugna una sentenza deve censurare tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione; se anche una sola ratio decisiva resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque infondato sul punto.
- La detenzione qualificata da rapporto agrario non si converte in possesso per effetto di un mero mutamento interiore di volontà o di circostanze di fatto non inequivoche; l’interversione richiede un comportamento esterno univoco di opposizione al titolo del proprietario.
- L’occupazione d’urgenza di un fondo, se non seguita dalla definitiva espropriazione o dall’irreversibile apprensione del bene per l’opera pubblica, non determina di per sé l’acquisto del possesso utile all’usucapione, ma può solo sospendere il rapporto agrario in corso.
- Il mutamento della destinazione urbanistica del bene, da solo, non è sufficiente a trasformare la detenzione in possesso né a far decorrere un possesso utile all’usucapione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere un nuovo scrutinio del materiale probatorio, specie in presenza di doppia conforme, senza una specifica indicazione delle diverse basi fattuali delle due decisioni di merito.
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