Cassazione Civile, Ordinanza n. 07143/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex legge Pinto proposta per l'irragionevole durata del fallimento di una società, dichiarato nel 2008 e chiuso nel 2021. In primo grado la Corte d'appello aveva accolto la domanda e ingiunto il pagamento dell'indennizzo; tuttavia il ricorso introduttivo era stato indirizzato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre il decreto era stato emesso nei confronti del Ministero della Giustizia. I Ministeri hanno proposto opposizione sostenendo, da un lato, che il Ministero della Giustizia non fosse stato evocato ritualmente in giudizio e che la Corte non potesse correggere d'ufficio il soggetto passivo, in violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; dall'altro, che il decreto fosse inefficace perché non notificato al Ministero della Giustizia nel termine di trenta giorni. Proposto ricorso per cassazione, i Ministeri hanno insistito sui medesimi vizi processuali, contestando l'applicabilità dell'art. 4 l. n. 260/1958 e sostenendo che la sanatoria/rinnovazione richiedesse un'eccezione di parte e non potesse essere disposta d'ufficio in un procedimento Pinto articolato in due fasi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel procedimento per equa riparazione disciplinato dalla legge Pinto, l'opposizione ex art. 5-ter non è un mezzo di impugnazione limitato ai capi del decreto, ma una fase a contraddittorio pieno sul merito della domanda. Ha quindi ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 4 l. n. 260/1958 nel caso di erronea evocazione di un Ministero al posto dell'altro: l'errore di individuazione del soggetto pubblico patrocinate dall'Avvocatura dello Stato comporta la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, senza che ciò determini l'inammissibilità della domanda. Ha inoltre escluso che potesse dichiararsi l'inefficacia del decreto per la notificazione errata, richiamando il principio per cui la nullità della notifica del decreto rileva solo per consentire l'opposizione tardiva, non per ottenere l'inefficacia del decreto, salvo ipotesi di mancata notificazione o notificazione giuridicamente inesistente. In conseguenza, il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. per la definizione accelerata, oltre alla precisazione che non si applica il raddoppio del contributo unificato nei procedimenti di equa riparazione.
Norme richiamate
la domanda di equa riparazione va proposta nei confronti del Ministero individuato dalla legge; l'erronea individuazione del Ministero destinatario non impedisce però la sanatoria tramite rinnovazione della notifica ai sensi della disciplina speciale richiamata.
l'opposizione avverso il decreto Pinto realizza una fase a contraddittorio pieno sulla fondatezza della domanda indennitaria e non un'impugnazione limitata ai motivi di censura.
art. 4 l. n. 260/1958
in caso di erronea notifica a un Ministero diverso da quello corretto, il giudice deve fissare un termine per rinnovare la notifica e instaurare correttamente il contraddittorio; la norma opera nei limiti della rimessione in termini, non per stabilizzare gli effetti della notifica verso il destinatario reale.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione del contraddittorio, ma ritenuto non decisivo alla luce della sanatoria prevista dalla disciplina speciale e della natura pienamente contraddittoria della fase di opposizione.
richiamato dai ricorrenti per censurare la modifica d'ufficio del soggetto passivo; la Corte ha escluso che nel caso concreto la regolarizzazione del contraddittorio integri violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 24 Cost.
richiamato come parametro del diritto di difesa, ma ritenuto non violato poiché la rinnovazione della notifica è strumento volto proprio a garantire il contraddittorio effettivo.
richiamato per contestare la rimessione in termini d'ufficio; la Corte ha ritenuto applicabile la rimessione per la corretta instaurazione del contraddittorio secondo la disciplina speciale.
in un giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritenuta dovuta la condanna della parte ricorrente al pagamento dell'ulteriore somma prevista dalla norma.
la decisione è stata resa nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la conformità alla proposta comporta le conseguenze economiche previste dal codice.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei procedimenti di equa riparazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, l'opposizione al decreto monitorio instaura una fase pienamente contraddittoria sul merito della pretesa e non un'impugnazione vincolata ai soli vizi dedotti.
- L'errore nell'individuazione del Ministero passivamente legittimato, quando riguardi distinte soggettività pubbliche patrocinate dall'Avvocatura dello Stato, non determina automaticamente l'inammissibilità della domanda: il giudice deve consentire la rinnovazione della notifica per la corretta instaurazione del contraddittorio.
- La disciplina speciale sulla notificazione degli atti alle pubbliche amministrazioni patrocinate dall'Avvocatura dello Stato opera come meccanismo di sanatoria/rimessione in termini, ma non consente la stabilizzazione degli effetti della notifica eseguita verso un soggetto pubblico diverso da quello realmente legittimato.
- Nel sistema del decreto ingiuntivo, la nullità della notificazione non giustifica di per sé una declaratoria di inefficacia del provvedimento, essendo tale effetto riservato ai casi di mancata notificazione o di notificazione giuridicamente inesistente.
- Se la decisione di merito è resa in conformità alla proposta nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie economiche previste dall'art. 96 c.p.c.
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