Cassazione Penale, Sentenza n. 5909/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che, in sede di rinvio, aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di cocaina), riducendo la pena. Il ricorso per cassazione deduce violazione di legge (artt. 110 e 73 d.P.R. 309/1990) e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)), sostenendo che la sentenza impugnata ha attribuito alla ricorrente la detenzione di 166 g di cocaina senza spiegare la sua consapevolezza della natura della sostanza né il suo contributo causale al reato, basandosi su inferenze logiche (presunta comunicazione del marito, occultamento sotto il letto dei figli) e non su prove. Inoltre si censura il riferimento a un quantitativo di 453 g non adeguatamente motivato rispetto alla posizione dell'attuale imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure sull'attribuzione del fatto: annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio per nuovo esame da parte del giudice del rinvio, invitandolo a rivalutare le risultanze e, se necessario, a compiere ulteriori attività istruttorie per accertare se la ricorrente sia stata consapevolmente concorsa nella detenzione della sostanza (quantitativi indicati: 166,00 g e 453,4 g), evitando i vizi di motivazione precedentemente rilevati. Le questioni relative all'applicabilità del comma 5 dell'art. 73 sono state dichiarate assorbite e saranno valutate dopo il compiuto accertamento dei fatti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto necessario un accertamento puntuale della consapevolezza e del contributo causale dell'imputata rispetto alla detenzione contestata.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Fattispecie aggravata collegata a determinate quantità o modalità; la sua applicazione è stata rimessa alla valutazione successiva, dopo che il giudice del rinvio avrà accertato compiutamente i fatti.
Richiamato nel motivo di ricorso (concorso di persone nel reato); la Corte ha evidenziato che per affermare concorso occorre provare un apporto causale o una responsabilità attiva, non la sola convivenza o conoscenza.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme sull'impugnazione per vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto fondati i rilievi di motivazione formulati dalla ricorrente in relazione all'attribuzione del fatto.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, Finizio, 15/11/2019, Rv. 278064-01)
Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064-01
Principio secondo cui la mera presenza della droga in abitazione e la convivenza con il detentore non costituiscono indizio univoco di concorso; occorre dimostrare un'attività collettiva di detenzione/spaccio o altro apporto concreto.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, Rapushi, 22/09/2015, Rv. 265167-01)
Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01
Conferma il principio che la sola convivenza non basta per la responsabilità concorsuale; serve prova di un contributo attivo o di gestione dell'attività illecita.
Massime di principio
- La sola scoperta di droga in un'abitazione non basta a fondare la responsabilità penale di un convivente: è necessaria prova della consapevolezza e di un apporto causale o di gestione dell'attività illecita.
- Le inferenze logiche non supportate da elementi probatori concreti non possono costituire base sufficiente per affermare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- In presenza di più quantitativi o di contestazioni su partite diverse di sostanza, la sentenza deve chiarire espressamente a quale episodio si riferisce e motivare l'attribuzione a ciascun imputato.
- Le aggravanti o qualificazioni (es. art. 73, comma 5) vanno valutate solo dopo un compiuto accertamento dei fatti e dei quantitativi effettivamente imputati e provati.
- Se le prove sull'attribuzione del fatto sono carenti o contraddittorie, il giudice di rinvio deve procedere a ulteriori attività istruttorie prima di confermare la responsabilità.
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