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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25115/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di un dirigente pubblico con un ministero che, a seguito di una riorganizzazione, avrebbe gestito gli incarichi dirigenziali in modo lesivo delle sue posizioni professionali. Il ricorrente deduceva di non aver ricevuto, in esito all'interpello e alla riorganizzazione del 2014, alcuna formale proposta di incarico, neppure di studio e ricerca, e sosteneva che ciò gli avesse causato un danno, anche da perdita di chance, oltre a violazioni delle regole di correttezza, imparzialità, trasparenza e delle previsioni del CCNL di area. Contestava inoltre che in appello fosse stata introdotta una nuova difesa sul punto del danno da perdita di chance e che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare fatti decisivi. Con un ulteriore motivo, il ricorrente lamentava che la Corte d'Appello avesse errato nel ritenere insussistente la carenza di interesse ad agire dell'Amministrazione, valorizzando una nota ministeriale del 21 gennaio 2016 interpretata come non acquiescente e come compatibile con l'impugnazione, nonostante l'asserita volontà di conciliazione e di spontaneo adeguamento alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha osservato che le censure sulla mancata attribuzione di incarichi erano generiche, non specificamente calibrate sulla ratio decidendi della sentenza d'appello e, soprattutto, non confrontate con il punto centrale affermato dal giudice di merito: non esisteva un diritto del dirigente all'assegnazione di determinati incarichi dirigenziali in luogo di altri, essendo tali incarichi normativamente fungibili. Quanto alla doglianza sul divieto di nova e sulla perdita di chance, la Corte ha rilevato la carenza di specificità e ha ribadito che la non contestazione riguarda fatti e non valutazioni o domande. Sul terzo motivo, la censura relativa alla nota del 21 gennaio 2016 è stata reputata inammissibile o infondata perché la Corte d'Appello aveva esaminato espressamente quel documento; inoltre la sua interpretazione non era stata censurata nei termini corretti dell'ermeneutica dell'atto unilaterale. È stato poi escluso che l'Avvocatura dello Stato necessitasse di un mandato speciale della pubblica amministrazione per proporre appello, richiamando la disciplina del patrocinio erariale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla non contestazione non era idonea a fondare il vizio, poiché la non contestazione può riguardare solo i fatti e non le valutazioni, le conclusioni giuridiche o le domande.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato escluso il vizio di extrapetizione, perché la Corte d'Appello si era limitata a valutare i fatti antecedenti e a dar conto degli sviluppi successivi senza pronunciarsi oltre i limiti della domanda.

  • art. 437 c.p.c.

    Invocato nel motivo sul divieto di nova, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità e comunque infondata.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha distinto i profili di violazione di legge, omesso esame e nullità processuale, rilevando in più punti l'inammissibilità o l'inconferenza delle censure formulate.

  • art. 366 c.p.c.

    È stato ribadito l'onere di specificità del ricorso per cassazione, con necessità di indicare con precisione i passaggi degli atti e le critiche alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato tra le norme che si assumevano violate, ma senza una censura specifica e pertinente alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 20 del CCNL di area

    La mera trascrizione della disposizione contrattuale è stata giudicata insufficiente, perché il ricorrente non ha spiegato in che modo essa imponesse l'attribuzione dell'incarico richiesto.

  • L. 241/1990

    Richiamata insieme ai principi di imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non in grado di scalfire la decisione di merito.

  • art. 97 Cost.

    Invocato a sostegno della pretesa violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, senza però una critica specifica e autosufficiente alla sentenza d'appello.

  • art. 1324 c.c.

    La nota ministeriale è stata qualificata come atto unilaterale, cui si applicano in quanto compatibili i criteri interpretativi degli atti negoziali.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Per contestare l'interpretazione della nota del 21 gennaio 2016 sarebbe stato necessario dedurre la violazione dei canoni legali di interpretazione, indicando in quale modo il giudice di merito se ne fosse discostato.

  • art. 1 R.D. n. 1611/1933

    La Corte ha affermato che la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato non richiede un mandato alle liti della pubblica amministrazione.

  • art. 11 R.D. n. 1611/1933

    Richiamato per evidenziare che, nelle liti passive, le notifiche si eseguono direttamente all'Avvocatura competente.

  • art. 15 R.D. n. 1611/1933

    Valorizzato per descrivere la funzione istituzionale dell'Avvocatura dello Stato e la sua autonomia tecnica nel patrocinio delle amministrazioni.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in dispositivo ai fini del regime delle spese e del contributo dovuto, ma il testo disponibile si interrompe prima della formula completa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili o infondate.
  • La non contestazione rileva solo rispetto ai fatti storici allegati e non può estendersi a valutazioni, qualificazioni giuridiche o domande processuali.
  • L'azione di impugnazione non può essere accolta se il ricorrente fonda la pretesa su un presunto diritto all'attribuzione di uno specifico incarico quando la normativa riconosce fungibilità tra incarichi alternativi.
  • Per censurare l'interpretazione di un atto unilaterale è necessario dedurre la violazione dei criteri legali di ermeneutica e indicare puntualmente il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato.
  • L'Avvocatura dello Stato può proporre impugnazione nell'interesse dell'amministrazione anche in assenza di un mandato speciale, essendo il patrocinio erariale disciplinato da regole che attribuiscono all'Avvocatura autonomia tecnica nella gestione del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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