Cassazione Civile, Ordinanza n. 25112/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un dipendente in relazione all'applicazione al rapporto di clausole della contrattazione collettiva (CCNL e CIRL) che prevedono un'indennità chilometrica. Nel giudizio di merito la parte avversa sosteneva che dovesse riconsiderarsi la natura del rapporto di lavoro e, in conseguenza, la disciplina applicabile, ricondurlo cioè al solo d.lgs. n. 165 del 2001 e ai CCNL da esso disciplinati, escludendo l'applicabilità delle clausole contrattuali invocate. In cassazione si deduceva, in sostanza, che il giudicato interno non si fosse formato su tali presupposti e che dovesse essere riesaminata la qualificazione del rapporto, con conseguente diversa regolazione dell'indennità. La Corte, però, rileva che l'appello era diretto solo contro l'effetto economico e le modalità di calcolo dell'indennità, mentre il presupposto giuridico dell'applicazione al rapporto di quelle clausole e la legittimazione passiva di ARIF non erano stati messi in discussione; tali punti, quindi, si erano consolidati e non potevano essere rimessi in discussione in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che si fosse formato il giudicato interno sulla statuizione minima relativa all'applicabilità al rapporto di lavoro delle clausole contrattuali da cui derivava l'indennità chilometrica, con conseguente irrilevanza dei motivi che tendevano a rimettere in discussione la natura del rapporto o la disciplina applicabile. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 12, co. 2 lett. c), L. Regionale n. 3 del 2010
Il richiamo a tale norma viene considerato assorbito dal vincolo del giudicato interno, non potendo superare la statuizione ormai consolidata sull'applicabilità delle clausole contrattuali al rapporto.
È richiamato come parametro invocato per sostenere che il rapporto sarebbe regolato solo dal pubblico impiego contrattualizzato; la Corte esclude che tale questione possa essere riesaminata per effetto del giudicato interno.
Massime di principio
- Il giudicato interno non si forma sul singolo fatto storico, ma sulla statuizione minima della sentenza composta da fatto, norma ed effetto, quando essa sia suscettibile di autonoma efficacia decisoria all'interno della controversia.
- Se l'appello o il motivo di gravame investe soltanto uno degli elementi della statuizione minima, ma non contesta anche gli altri elementi che la compongono, si riapre solo la cognizione sulla questione nei limiti del devolutum, mentre restano fermi gli aspetti non impugnati e già consolidati.
- La contestazione del solo criterio di calcolo di un effetto economico non consente di rimettere in discussione il presupposto giuridico da cui quell'effetto deriva, quando tale presupposto non sia stato specificamente devoluto al giudice dell'impugnazione.
- In presenza di giudicato interno sulla disciplina applicabile al rapporto, non può essere invocato il principio iura novit curia per ottenere in cassazione una nuova qualificazione del rapporto o una diversa ricostruzione delle regole contrattuali applicabili.
- Quando il motivo di ricorso poggia su presupposti già coperti da giudicato interno, viene meno la base logica necessaria delle censure che da quei presupposti dipendono.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25115/2024 del 18/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24887/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24898/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24926/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24980/2024 del 17/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24983/2024 del 17/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →